Cassazione Civile, Ordinanza n. 26732/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Due committenti avevano affidato a una società professionale e al suo legale rappresentante un incarico di progettazione, rilievi tecnici e successiva direzione dei lavori per la ristrutturazione e il frazionamento di un immobile, nonché un appalto per l'esecuzione delle opere con un'impresa terza. I committenti lamentavano ritardi, aumento dei costi rispetto al prezzo inizialmente pattuito, false o inesatte attestazioni dello stato di avanzamento lavori nei SAL, mancata vigilanza sull'appaltatore e ulteriori vizi e difformità delle opere, chiedendo risoluzione dei contratti, restituzioni e risarcimento dei danni. In primo grado e in appello era stata affermata la responsabilità del professionista e della società, oltre che dell'impresa appaltatrice. Nel ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1218, 1662, 1453 c.c. e degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato la tesi secondo cui le indicazioni non corrispondenti allo stato reale dei lavori nei SAL sarebbero state imposte dai committenti per accelerare l'erogazione del mutuo e che la prosecuzione del rapporto professionale dopo l'emersione delle criticità dimostrasse consenso o comunque acquiescenza; denunciavano inoltre l'erroneo rigetto delle prove orali; 2) error in procedendo ex artt. 112 e 196 c.p.c. per il diniego della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta dal ricorrente priva di adeguata indicazione delle ragioni dell'imputazione delle responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse invece esaminato e motivatamente disatteso la tesi difensiva sulla pretesa consapevolezza dei committenti e sulla pretesa acquiescenza, valorizzando l'assenza di prova e la rettifica dei SAL avvenuta su richiesta dei committenti. Ha inoltre osservato che i capitoli di prova non ammessi erano in parte irrilevanti, in parte valutativi o de relato, e che la scelta di proseguire temporaneamente il rapporto professionale non era logicamente incompatibile con la successiva azione di risoluzione e risarcimento, richiamandosi l'art. 1453 c.c. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state richiamate le critiche alla consulenza svolte in primo grado; in ogni caso, ha rilevato che la corte di merito aveva indicato i passaggi della CTU da cui emergevano le responsabilità del professionista sia come progettista sia come direttore dei lavori. Condanna alle spese in favore dei resistenti.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti come parametro dei vizi denunciati; la Corte non entra nel merito delle censure perché le ritiene inammissibili, in quanto dirette a una rivalutazione dei fatti o carenti di autosufficienza.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio, ritenendo che la Corte d'appello si sia pronunciata sulla tesi difensiva e sulle richieste istruttorie.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
Richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale del professionista e della società; la Corte non ne fa applicazione diretta, ma conferma la tenuta della decisione di merito che ha ravvisato l'inadempimento.
Richiamato dalla Corte per affermare che la domanda di risoluzione non è incompatibile con la richiesta, nella fase anteriore, di adempimento tardivo e che, in ogni caso, la prosecuzione temporanea del rapporto non integra di per sé rinuncia all'azione risarcitoria.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai controlli sull'esecuzione dell'appalto; la Corte non accoglie la censura e conferma la responsabilità per omessa vigilanza e mancato rilevamento tempestivo degli inadempimenti dell'appaltatore.
Invocato per il diniego di rinnovo della consulenza tecnica; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché non autosufficiente e comunque infondato alla luce dei richiami della sentenza impugnata alla CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già esaminato la tesi difensiva con motivazione логica e non apparente.
- La deduzione di omessa pronuncia o di errori nella valutazione delle prove è inammissibile quando, in sostanza, mira a censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La prosecuzione temporanea del rapporto dopo l'emersione di inadempienze non equivale automaticamente a rinuncia all'azione di risoluzione o al risarcimento del danno, potendo essere giustificata da esigenze di continuità o di passaggio ordinato delle consegne.
- L'accettazione o compilazione di SAL non esonera il direttore dei lavori da responsabilità se non è dimostrato che il committente fosse effettivamente informato del reale stato di avanzamento delle opere.
- Il diniego di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non integra vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia già tratto dalla CTU elementi sufficienti e il ricorso non riporti specificamente le critiche svolte in primo grado, in violazione dell'onere di autosufficienza.
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