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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25798/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento 2016 a seguito di Docfa che confermava la categoria catastale D/1 ma aumentava la rendita; la società deduceva che le torri eoliche non dovessero concorrere alla rendita perché ricomprese tra le componenti impiantistiche "imbullonate" escluse dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, mentre le Commissioni di merito le avevano incluse come "costruzioni" e ne avevano valorizzato il costo di costruzione e le voci accessorie (spese tecniche, oneri finanziari, profitto imprenditore). In Cassazione la società ha contestato inoltre la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia su specifiche voci di stima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c.) ritenendo che, secondo l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, si devono escludere dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva incluso le torri eoliche nella rendita e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per riesame, con istruzioni di accertare se le torri svolgano una funzione effettiva e partecipativa al processo di aerogenerazione (e quindi siano da considerare impiantistica esclusa dalla rendita) o se siano meri supporti edilizi tassabili. Gli altri motivi (nullità per difetto di motivazione, omissione di pronuncia su spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha ritenuto che non fosse mancata la motivazione e che non ricorressero i presupposti per omessa pronuncia. Sulla regolazione delle spese il giudice ha rinviato al giudice di merito.

Norme richiamate

  • Legge 208/2015 art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione dalla rendita di tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"), indipendentemente dal fatto che siano infisse o meno al suolo: il criterio decisivo è la funzionalità al processo produttivo, non la consistenza strutturale.

  • Art. 1-quinquies D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (interpretazione autentica)

    Norma di interpretazione che includeva, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

    Norma previgente che tendeva a ricomprendere in rendita anche elementi imbullonati purché connessi nella realtà a un unico bene complesso; la Corte segnala che tale orientamento è stato superato dalla L. 208/2015.

  • Legge 190/2014 art. 1, comma 244

    Riferimento alle istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

    Storicamente ha rafforzato l'orientamento che includeva componenti dell'impianto nella stima, ma il quadro normativo è poi mutato con la legge 208/2015.

  • Regolamento catastale art. 28, comma 2

    Citato come criterio per il calcolo del costo di costruzione nella stima diretta.

    Norma tecnica applicata in sede di stima dal giudice di merito e dall'Agenzia per determinare il costo di costruzione; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del criterio, salvo la questione preliminare della esclusione delle componenti impiantistiche.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/06/2016

    Rilevava che le strutture di sostegno degli aerogeneratori sono vere e proprie torri con caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo da includere nella stima diretta.

    L'Amministrazione aveva sostenuto l'inclusione delle torri sulla base di criteri strutturali; la Corte ha ritenuto invece che tale interpretazione non prevalga sulla lettura normativa che privilegia la funzionalità impiantistica.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Istruzioni tecniche per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

    Riferimento tecnico richiamato nella precedente giurisprudenza e nella L. 190/2014; utile in passato per includere componenti ma non determinante dopo la L. 208/2015.

Massime di principio

  • Per stabilire se una torre eolica deve concorrere alla rendita catastale il criterio decisivo è la sua funzionalità al processo produttivo: se la torre è componente essenziale e partecipe al processo di produzione (non solo mero sostegno), va esclusa dalla stima come "impianto".
  • La rilevanza catastale non dipende unicamente dall'ancoraggio fisico al suolo o dalla solidità strutturale: elementi anche stabilmente infissi possono essere esclusi se servono specificamente al processo produttivo.
  • Le circolari amministrative e la valutazione strutturale non possono sovrastare la disposizione normativa: l'accertamento deve concentrarsi sulla natura funzionale dell'elemento rispetto al ciclo produttivo.
  • In sede di cassazione non è possibile un nuovo esame di merito sulle stime numeriche e sulle scelte valutative oggettive già motivate dal giudice di merito; le doglianze sulla motivazione e sull'omessa pronuncia richiedono il mancato percorso logico-giuridico, non la semplice divergenza di valutazione.
  • In casi analoghi il giudice di merito dovrà istruttoriare e accertare fattualmente (es.: ruolo attivo della torre nel contrasto delle forze del vento, partecipazione alla generazione) prima di includere o escludere la torre dalla rendita e rideterminare l'imponibile catastale.
  • Chi impugna la rendita può ottenere la rimozione di componenti impiantistiche solo dimostrando la loro effettiva partecipazione al processo produttivo; viceversa l'amministrazione deve provare l'assenza di tale funzionalità.

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