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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8902/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che la pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità emessa senza il necessario momento di confronto con pubblico ministero, imputato (e, se presente, persona offesa) è affetta da nullità assoluta e insanabile. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato assolto in primo grado per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Tuttavia l'assoluzione era stata pronunciata "de plano" (ex art. 129 c.p.p.) prima dell'apertura del dibattimento e senza il rituale contraddittorio e l'avviso alle parti, nonostante fosse fissata una prima udienza successiva; il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio (artt. 178 lett. b) e c) e 179 c.p.p.), nonché violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Reato contestato (norma sugli stupefacenti); sul piano processuale, la sentenza di primo grado aveva assolto il ricorrente rispetto a questa fattispecie applicando la causa di non punibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Può essere dichiarata anche in sede predibattimentale, ma la giurisprudenza e l'art. 469 c.p.p. richiedono che ciò avvenga previa instaurazione del contraddittorio; la mancata instaurazione rende l'atto nullo.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    «salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo»; comma 1-bis: la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

    Stabilisce le condizioni per pronunciare una decisione predibattimentale di non doversi procedere, prevedendo espressamente l'esigenza di audizione del pubblico ministero e dell'imputato e, se presente, della persona offesa; l'art. 469 comma 1-bis conferma che l'art. 131-bis richiede detta audizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunce "de plano" in alcune ipotesi; tuttavia l'applicazione 'de plano' di un proscioglimento per tenuità senza il corretto avviso/contraddittorio è vietata e può essere nulla.

  • artt. 178 lett. b) e c) e 179 cod. proc. pen.

    Norme che regolano le nullità processuali; la Corte ha ritenuto che la mancata instaurazione del contraddittorio comporti una nullità assoluta e insanabile ai sensi di queste disposizioni.

  • art. 111, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU

    Tutela del giusto processo e del diritto al contraddittorio; la pronuncia 'de plano' senza contraddittorio è incompatibile con questi principi.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'appellabilità: la disposizione limita l'appellabilità delle sentenze predibattimentali di proscioglimento, ma non impedisce alla Corte di Cassazione di annullare per nullità insanabile.

  • art. 3 d.P.R. 14/11/2002 n. 313

    Riferimento agli effetti dell'iscrizione nel casellario giudiziale: l'accertamento della non punibilità viene comunque registrato e può avere conseguenze future, motivo per cui l'istituto richiede garanzie procedurali maggiori.

Massime di principio

  • La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere dichiarata in sede predibattimentale solo dopo la previa instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio con il pubblico ministero e l'imputato e, se presente, con la persona offesa; la mancata audizione determina una nullità assoluta.
  • Una pronuncia 'de plano' di proscioglimento per tenuità emessa senza rituale avviso alle parti e senza possibilità di confronto è viziata per violazione del diritto al contraddittorio e alla ragionevole difesa.
  • Anche quando una sentenza predibattimentale è formalmente inappellabile, la Corte di Cassazione può annullarla per nullità insanabile e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
  • Prima di applicare una causa di non punibilità che abbia effetti sul casellario giudiziale è necessario garantire il confronto tra accusa, difesa e persona offesa, data la natura non completamente liberatoria dell'istituto.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe impugnare tempestivamente la decisione per nullità formale basata sulla violazione del contraddittorio e chiedere l'annullamento della pronuncia di proscioglimento.

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