Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società di progettazione, capogruppo di un'ATI, aveva ricevuto da una società concessionaria autostradale un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e del piano di sicurezza per lavori di ammodernamento di un tratto autostradale. Dopo una prima convenzione e la successiva rielaborazione progettuale affidata a trattativa privata, l'ATI sosteneva di aver eseguito prestazioni molto più ampie e complesse rispetto a quelle originariamente pattuite, a causa delle modifiche richieste in corso d'opera dalla committente, tali da stravolgere l'oggetto del contratto. Chiedeva quindi il pagamento di un maggiore corrispettivo rispetto agli euro 460.000,00 pattuiti, per un importo complessivo di euro 1.946.000,00 oltre accessori. Il tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente, ma la corte d'appello aveva ritenuto applicabile la clausola dell'art. 18 dell'atto di sottomissione, che assoggettava le pretese al regime delle riserve e imponeva una tempestiva formalizzazione scritta entro 15 giorni, e aveva rigettato integralmente la domanda. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/incomprensibile; violazione dei criteri ermeneutici e falsa applicazione dell'art. 18 dell'atto di sottomissione e dell'art. 54 r.d. 350/1895; erronea qualificazione della domanda come riserva e non come richiesta di pagamento per opere nuove o extracontrattuali; inapplicabilità dell'art. 54 agli appalti di servizi; e, in via subordinata, illegittimo rigetto delle domande ex artt. 2043 e 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbenti rispetto agli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando le prestazioni richieste dal committente comportano un radicale stravolgimento dell'originario assetto contrattuale e un incremento notevole del corrispettivo, il giudice di merito non può applicare la disciplina delle riserve prevista per variazioni o contestazioni interne al contratto, ma deve considerare che il committente avrebbe dovuto stipulare un contratto integrativo o nuovo appalto, con remunerazione adeguata alle maggiori opere effettivamente eseguite. È stato inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge e falsa applicazione delle norme contrattuali e codicistiche.
invocati come criteri di interpretazione del contratto, in relazione alla clausola sulle riserve e alla natura della domanda di maggior compenso.
art. 18 dell'atto di sottomissione del 25.3.2004
termine di decadenza di 15 giorni
la Corte di cassazione ritiene che non fosse applicabile alla pretesa di pagamento di opere radicalmente diverse e maggiori rispetto a quelle originariamente convenute.
art. 54 r.d. n. 350/1895
richiamato dalla ricorrente e dalla corte d'appello; la Cassazione richiama il tema ma accoglie il ricorso sulla base della non pertinenza del regime delle riserve al caso concreto.
la corte d'appello aveva respinto la domanda subordinata per difetto dei presupposti; la Cassazione non esamina il punto perché assorbito.
la corte d'appello aveva rigettato l'azione di arricchimento senza causa per il suo carattere residuale; la Cassazione non decide nel merito perché assorbito.
richiamato dalla Corte di cassazione insieme ai principi di correttezza e buona fede, per affermare il dovere del committente di cooperare e di stipulare un contratto integrativo quando l'oggetto originario è radicalmente snaturato.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude, per il buon esito del ricorso, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo, che non è dovuto in caso di accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nell'appalto, le maggiori prestazioni richieste dal committente vanno qualificate come varianti in corso d'opera solo se restano entro l'assetto economico-funzionale del contratto originario; se invece determinano un radicale mutamento dell'oggetto e un incremento quantitativo o qualitativo eccedente i limiti del programma negoziale, esse richiedono un nuovo accordo contrattuale e un corrispettivo autonomamente determinato.
- La disciplina delle riserve non può essere utilizzata per comprimere il diritto dell'appaltatore a ottenere il compenso per prestazioni sostanzialmente nuove o extracontrattuali, quando il committente abbia di fatto imposto un'opera diversa da quella pattuita inizialmente.
- Il committente deve esercitare i propri poteri modificativi nel rispetto di correttezza, lealtà e buona fede, cooperando all'adempimento dell'appaltatore; se l'originario contratto viene stravolto, è tenuto a regolarizzare il rapporto mediante contratto integrativo o nuovo appalto.
- Quando il giudice di merito applica una clausola sulle riserve a una domanda che, per contenuto economico e tecnico, concerne prestazioni nuove e non semplici contestazioni esecutive, la decisione può essere censurata per falsa applicazione della disciplina contrattuale e per motivazione non coerente con la reale natura della pretesa.
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