Parere n. 1217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Alberto Bonanni, Anna Maria Cerini e Adriana Crespi contro il Comune di Velletri per l’annullamento del provvedimento prot. n. 5704 del 17 febbraio 2016, notificato il 22 febbraio 2016, con cui il Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Velletri ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 443 del 27 dicembre 2005 e ha comunicato l’avvio del procedimento formale di acquisizione al patrimonio comunale tramite frazionamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale prot. n. 5704 del 17 febbraio 2016, recante accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 443 del 27 dicembre 2005 e comunicazione dell’avvio del procedimento di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, quali eredi del proprietario degli immobili abusivi, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Velletri ha accertato la mancata ottemperanza a un’ingiunzione di demolizione relativa a tre fabbricati realizzati senza permesso di costruire e ha comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Sono stati dedotti: l’estraneità degli eredi all’illecito e la conseguente inopponibilità dell’acquisizione; il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per mancata attualità dell’interesse pubblico, omessa indicazione delle difformità urbanistiche, possibile condono e sproporzione della sanzione; l’indeterminatezza dell’area da acquisire, della superficie e dei costi di demolizione; la violazione degli artt. 2, 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato d’ufficio o in via preliminare la tempestività del ricorso e la sua autonoma impugnabilità, considerato il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto irricevibile per tardività, poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 22 febbraio 2016, mentre il ricorso è stato depositato o notificato soltanto nel settembre 2016, oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, scaduto il 21 giugno 2016. La successiva proroga del termine per ottemperare all’ordine di demolizione non ha sospeso né riaperto il termine di impugnazione. Il Consiglio ha comunque rilevato che il ricorso sarebbe stato anche inammissibile e infondato nel merito. L’atto di accertamento dell’inottemperanza e di avvio del procedimento di acquisizione è stato qualificato come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, consequenziale all’ingiunzione di demolizione non tempestivamente impugnata. Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione dell’immobile e dell’area al patrimonio comunale è stata considerata effetto automatico e vincolato dell’inottemperanza. Gli eredi subentrano nelle situazioni giuridiche passive del de cuius e l’obbligo di ripristino, con la conseguente acquisizione, grava sul bene. Non era necessaria una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, già effettuata dal legislatore. L’individuazione definitiva dell’area mediante successivo frazionamento catastale non rendeva indeterminato l’atto, mentre il costo della demolizione avrebbe potuto essere determinato nella successiva fase esecutiva. Non risultava infine fondata la censura sulla partecipazione procedimentale, sia per il carattere vincolato dell’attività, sia perché l’atto impugnato aveva comunque portato formalmente a conoscenza dei ricorrenti l’avvio del procedimento di acquisizione.
Osservazioni
Motivo A - Estraneità degli eredi all’illecito
La censura è infondata. Gli eredi subentrano a titolo universale non solo nella titolarità dei diritti, ma anche nelle situazioni giuridiche passive del de cuius. L’obbligo di ripristino e la conseguente acquisizione dell’immobile abusivo sono qualificati come oneri reali che seguono il bene, indipendentemente dall’estraneità personale degli eredi alla condotta abusiva.
Motivo B - Difetto di motivazione, interesse pubblico e proporzionalità
La censura è infondata. L’acquisizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è automatica, vincolata e conseguente all’inottemperanza, sicché non richiede una specifica motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico né una nuova comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. La ponderazione è stata effettuata direttamente dal legislatore.
Motivo C - Indeterminatezza dell’area, della superficie e dei costi di demolizione
La censura è infondata. La definizione della consistenza dell’area mediante successivo frazionamento catastale costituisce una fase necessaria del procedimento e non determina l’illegittimità dell’accertamento, essendo l’area di sedime identificabile sulla base dei dati catastali e dei sopralluoghi. Il costo della demolizione non è elemento essenziale dell’atto e può essere determinato nella successiva fase di esecuzione coattiva.
Motivo D - Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento
La censura è infondata. Nei procedimenti vincolati e doverosi, nei quali l’apporto partecipativo non può incidere sul contenuto dell’atto, la comunicazione di avvio non è necessaria. In ogni caso, l’atto del 17 febbraio 2016 aveva comunicato formalmente l’avvio del procedimento di acquisizione e aveva consentito ai ricorrenti di esercitare le proprie facoltà difensive.
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è irricevibile ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il provvedimento era stato notificato il 22 febbraio 2016, il termine di 120 giorni scadeva il 21 giugno 2016. Il ricorso, depositato o notificato nel settembre 2016, è stato quindi proposto oltre il termine perentorio. La successiva proroga per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non ha sospeso né riaperto il termine di impugnazione.
Natura endoprocedimentale dell’accertamento di inottemperanza
L’atto impugnato è stato ritenuto privo di autonoma portata lesiva e non autonomamente impugnabile, in quanto accerta una situazione conseguente alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione e prepara il perfezionamento dell’acquisizione. Le censure relative alla legittimità dell’ingiunzione avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro il provvedimento presupposto.
Norme richiamate
termine di centoventi giorni a decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’atto amministrativo
Il termine per proporre il ricorso straordinario è perentorio e costituisce un presupposto processuale indefettibile. La proroga successiva del termine per ottemperare all’ordine di demolizione non sospende né riapre il termine di impugnazione dell’atto.
acquisizione di diritto al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione
L’acquisizione dell’immobile e dell’area è un effetto automatico e vincolato dell’inottemperanza, non richiede una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e si perfeziona attraverso gli adempimenti conseguenti all’accertamento.
La comunicazione di avvio non è necessaria quando l’attività amministrativa è vincolata e l’apporto partecipativo non può influire sul contenuto dell’atto. Nel caso concreto, l’avvio del procedimento di acquisizione era comunque stato comunicato con l’atto impugnato.
sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1064/2015
L’accertamento dell’inottemperanza non può essere impugnato per vizi propri dell’ingiunzione di demolizione, che dovevano essere dedotti nel termine decadenziale contro il provvedimento presupposto.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione o comunicazione dell’atto lesivo e non è sospeso né riaperto da una successiva proroga del termine concesso per adempiere all’ordine amministrativo presupposto.
- L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento di acquisizione costituiscono, di regola, atti consequenziali ed endoprocedimentali, privi di autonoma lesività rispetto all’ingiunzione di demolizione non tempestivamente impugnata.
- L’acquisizione al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 opera automaticamente e in via vincolata quando il destinatario non ottempera all’ingiunzione di demolizione; non è quindi necessaria una nuova ponderazione dell’interesse pubblico né una motivazione specifica sull’attualità dell’interesse all’acquisizione.
- Nella successione a titolo universale, gli eredi subentrano anche nelle situazioni giuridiche passive connesse agli immobili abusivi; l’obbligo di ripristino e le conseguenze patrimoniali dell’inottemperanza gravano sul bene e non dipendono dalla partecipazione personale dell’erede all’abuso.
- La mancata definizione immediata dell’area da acquisire mediante frazionamento catastale non rende illegittimo l’accertamento quando l’area di sedime sia identificabile sulla base dei dati catastali e delle risultanze istruttorie; il frazionamento può costituire una fase successiva necessaria del procedimento.
Ricorso straordinario contro l’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da alcuni eredi contro il Comune di Velletri, avente a oggetto il provvedimento prot. n. 5704 del 17 febbraio 2016. L’atto aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 443 del 27 dicembre 2005, relativa a tre fabbricati realizzati senza permesso di costruire, e aveva comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Fattispecie e censure
Gli immobili, costituiti da tre fabbricati pressoché identici, erano stati realizzati su un terreno di proprietà del dante causa dei ricorrenti. Dopo la sua morte, gli eredi sostenevano di aver conosciuto la vicenda soltanto con la notifica del provvedimento del 2016.
Le censure riguardavano:
- l’estraneità degli eredi all’illecito edilizio e l’inopponibilità nei loro confronti dell’acquisizione;
- il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, per mancata attualità dell’interesse pubblico, possibile futuro condono e sproporzione della sanzione;
- l’indeterminatezza dell’area da acquisire, della relativa superficie e dei costi di demolizione;
- la violazione degli artt. 2, 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Tardività del ricorso
Il Consiglio di Stato ha rilevato in via preliminare l’irricevibilità del ricorso. L’atto era stato notificato il 22 febbraio 2016; il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 scadeva quindi il 21 giugno 2016. Il ricorso è stato invece depositato o notificato nel settembre 2016.
La successiva proroga di novanta giorni concessa dal Comune per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non ha inciso sul termine di impugnazione. Tale proroga è stata qualificata come atto di gestione del rapporto pendente, non idoneo a modificare la natura lesiva dell’atto già notificato né a riaprire i termini per contestarlo.
Natura dell’atto impugnato
Il Collegio ha comunque esaminato il ricorso anche sotto gli ulteriori profili di ammissibilità e fondatezza. L’accertamento dell’inottemperanza e la comunicazione dell’avvio dell’acquisizione sono stati qualificati come atti endoprocedimentali, strumentali e consequenziali rispetto all’ingiunzione di demolizione.
Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, decorso inutilmente il termine per adempiere, l’acquisizione dell’immobile e dell’area al patrimonio comunale opera automaticamente e in modo vincolato. L’accertamento dell’inottemperanza non introduce quindi una nuova autonoma lesione, ma constata una situazione già prodottasi in conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
Le censure concernenti la legittimità dell’ingiunzione avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro quest’ultima. Non è possibile utilizzare l’impugnazione dell’atto successivo per contestare, ormai tardivamente, il provvedimento presupposto. Il Consiglio di Stato ha richiamato, in tal senso, la sentenza della Sezione VI n. 1064 del 2015.
Posizione degli eredi
La doglianza relativa all’estraneità degli eredi all’abuso è stata ritenuta infondata. La successione a titolo universale comporta il subentro non soltanto nella titolarità dei diritti, ma anche nelle situazioni giuridiche passive del dante causa.
L’obbligo di ripristino e la conseguente acquisizione sono stati qualificati come oneri reali gravanti sull’immobile. Tali conseguenze seguono il bene e non dipendono dalla partecipazione personale dell’attuale proprietario alla realizzazione dell’abuso. Né il dissequestro dell’immobile né la proroga per l’adempimento hanno comportato la revoca dell’ordine di demolizione o il riconoscimento della sua illegittimità.
Motivazione, interesse pubblico e proporzionalità
La censura relativa alla mancata motivazione sull’interesse pubblico è stata respinta perché l’acquisizione è un effetto vincolato dell’inottemperanza. Il legislatore ha già compiuto in via generale e astratta la ponderazione degli interessi, attribuendo prevalenza al ripristino della legalità edilizia.
Non è pertanto necessaria una nuova comparazione tra l’interesse pubblico e la posizione economica o personale del proprietario, né una motivazione autonoma sull’attualità dell’interesse all’acquisizione.
Individuazione dell’area e costi di demolizione
La mancata indicazione immediata della superficie definitiva da acquisire non è stata ritenuta invalidante. Il Comune aveva comunicato che la consistenza dell’area sarebbe stata definita mediante successivo frazionamento catastale, fase necessaria per il perfezionamento materiale dell’acquisizione.
L’area risultava comunque identificabile sulla base dei dati catastali e delle risultanze dei sopralluoghi. Anche l’omessa indicazione del costo della demolizione non incideva sulla legittimità dell’atto, poiché tale costo sarebbe stato determinato soltanto nell’eventuale fase di esecuzione coattiva in danno del privato.
Partecipazione procedimentale
La violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 è stata ritenuta infondata. Il procedimento aveva natura vincolata e l’amministrazione non disponeva di margini decisionali tali da consentire all’apporto partecipativo di modificare il contenuto dell’accertamento.
In ogni caso, l’atto del 17 febbraio 2016 aveva informato formalmente gli interessati dell’avvio del procedimento di acquisizione, consentendo loro di presentare istanze e di esercitare le proprie difese.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e, comunque, infondato. Il ricorso non avrebbe inoltre potuto essere accolto perché rivolto contro un atto endoprocedimentale e consequenziale all’ingiunzione di demolizione, oltre che per l’infondatezza delle singole censure esaminabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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