Cassazione Civile, Ordinanza n. 23101/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione ICI emesso dal Comune per l'anno d'imposta 1998, relativo a fabbricati ubicati nel territorio comunale e indicati come parzialmente o totalmente non dichiarati, con richiesta dell'imposta, accessori e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, erroneità del criterio di tassazione applicato a immobili in corso di edificazione e nullità della decisione di primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso, presumendo l'ultimazione dei fabbricati in base all'iscrizione catastale e alla rendita, e affermando che spettava al contribuente provare l'inagibilità o non ultimazione dei cespiti. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa esposizione delle richieste delle parti, dei motivi in fatto e dei motivi aggiunti, ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per sottoscrizione del presidente solo in calce all'ultima pagina; 3) omessa pronuncia e/o omesso esame delle deduzioni svolte con memoria conclusiva, nonché asserita violazione del termine per il deposito documentale in appello; 4) erroneità della decisione di merito per avere ritenuto imponibili i fabbricati accatastati sulla base della rendita, anziché considerare la natura di immobili in corso di edificazione privi di allacci, utenze, collaudi e certificazioni sanitarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo, e inammissibile il terzo. In particolare: la sentenza impugnata conteneva una sufficiente esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione; la firma del presidente apposta solo in calce all'ultima pagina della sentenza di primo grado non ne comportava nullità; le deduzioni contenute nella memoria conclusiva tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; in tema di ICI, per i fabbricati iscritti in catasto il tributo si determina sulla base della rendita catastale e sono irrilevanti l'abitabilità o la concreta utilizzabilità del bene, essendo sufficiente la sua giuridica esistenza e l'accatastamento. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato e ha compensato/omesso la regolazione delle spese poiché il Comune era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dello svolgimento del processo, richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; la nullità ricorre solo se omissioni o carenze impediscono di individuare il thema decidendum o rendono apparente la motivazione.
La motivazione deve esporre i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione; la disposizione si applica anche al processo tributario per effetto del rinvio alle norme compatibili del c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; il parametro costituzionale è richiamato per valutare il livello minimo di motivazione richiesto.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È utilizzato quale parametro per dedurre nullità della sentenza per violazione di norme processuali o omessa pronuncia.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti rilevanti.
art. 132, secondo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
La mancanza o estrema concisione della motivazione determina nullità solo se impedisce l'individuazione delle ragioni della decisione.
art. 36, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sottoscrizione del giudice in calce alla sentenza è sufficiente; la firma sull'ultima pagina soddisfa il requisito formale.
art. 59, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza di sottoscrizione può determinare regressione della causa al primo giudice, ma nel caso concreto la nullità è stata esclusa.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento è motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum.
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini ICI il presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.
art. 5, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è determinata con riguardo alla rendita catastale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza non è nulla per la sola mancata riproduzione integrale delle conclusioni o per una narrativa sintetica, se dal testo risultano comprensibili le questioni controverse e le ragioni della decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede una specifica e puntuale indicazione della domanda o eccezione trascurata e degli atti in cui essa è stata proposta; non è sufficiente un richiamo generico o per riassunto.
- La sottoscrizione del giudice apposta in calce alla sentenza soddisfa il requisito formale di validità; non è necessaria la firma su ogni pagina del provvedimento.
- In tema di ICI, per i fabbricati iscritti in catasto il criterio di imposizione è la rendita catastale, e non rilevano l'effettiva abitabilità, l'utilizzazione concreta o la capacità produttiva del bene.
- L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è assolto quando l'atto indica gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprendere e contestare il tributo richiesto.
- La contestazione sull'effettivo stato dell'immobile o sulla sua ultimazione richiede prova contraria specifica da parte del contribuente, non essendo sufficiente la mera allegazione della mancanza di allacci o collaudi.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o un nuovo accertamento in fatto, quando le censure mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
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