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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1255/2025, pubblicata in data 10.9.2025, emessa dal Tribunale di Reggio di Calabria - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione aveva documentato l’esecuzione di una diversa annualità, relativa all’anno scolastico 2024-2025, ma non aveva provato l’accredito degli importi oggetto della sentenza azionata, pari complessivamente a euro 1.500,00. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione, ritenendo provato il mancato adempimento del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione della somma dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché il ritardo del Ministero, considerata anche la peculiare tipologia del contenzioso, non è stato ritenuto di entità tale da giustificare la misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dell’ordine rivolto all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), costituisce la base della richiesta di astreinte, non accolta nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la misura è stata negata perché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente significativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza munita di formula esecutiva è valorizzata quale notificazione rituale del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato integralmente eseguito dall’amministrazione, anche se quest’ultima abbia dato esecuzione a una diversa annualità o a una parte non coincidente dell’obbligazione.
  • Quando l’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato è a carico di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’amministrazione in caso di persistente inerzia.
  • La concessione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: richiede che la durata e le caratteristiche del ritardo, valutate anche in relazione alla tipologia del contenzioso, giustifichino l’imposizione della misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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