Cassazione Civile, Ordinanza n. 39868/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui erano state recuperate maggiori Irpef, Irap e Iva sulla base di una ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento, non fondato sugli studi di settore ma sull'inattendibilità della contabilità riscontrata dall'Ufficio. In sede di legittimità il contribuente ha proposto due motivi di ricorso contro tale sentenza, ma successivamente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018; ha poi depositato documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, ma non ha svolto osservazioni in relazione alla trattazione successiva alla sospensione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo necessario al perfezionamento della procedura. Ha rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, disponendo che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base della ricostruzione induttiva del reddito posta a fondamento dell'avviso di accertamento.
Indicato quale norma processuale per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato quale norma processuale per la trattazione in camera di consiglio.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
Richiamato come fondamento della sospensione del processo su istanza del contribuente per aderire alla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, dopo il perfezionamento della definizione agevolata.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
Richiamati per valutare la documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento necessario al perfezionamento della procedura.
d.l. n. 118/2018 conv. in l. n. 132/2018
Menionato nella richiesta della parte di dichiarazione di estinzione, ma il testo non consente di ricostruirne ulteriormente la portata concreta nel caso.
Cass., sez. L., n. 11540/2019
Citada solo in tema di mancata contestazione della produzione documentale nella procedura di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e documenta la presentazione della domanda nonché il pagamento dell'importo dovuto, il giudizio di legittimità può estinguersi se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale.
- Nelle procedure di definizione agevolata con sospensione del processo, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine finale stabilito dalla norma comporta l'estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata prescinde dall'esame dei motivi di ricorso, perché il processo viene meno per effetto dell'evento estintivo sopravvenuto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa espressa.
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