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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39868/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui erano state recuperate maggiori Irpef, Irap e Iva sulla base di una ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento, non fondato sugli studi di settore ma sull'inattendibilità della contabilità riscontrata dall'Ufficio. In sede di legittimità il contribuente ha proposto due motivi di ricorso contro tale sentenza, ma successivamente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018; ha poi depositato documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, ma non ha svolto osservazioni in relazione alla trattazione successiva alla sospensione.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo necessario al perfezionamento della procedura. Ha rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, disponendo che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e documenta la presentazione della domanda nonché il pagamento dell'importo dovuto, il giudizio di legittimità può estinguersi se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale.
  • Nelle procedure di definizione agevolata con sospensione del processo, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine finale stabilito dalla norma comporta l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata prescinde dall'esame dei motivi di ricorso, perché il processo viene meno per effetto dell'evento estintivo sopravvenuto.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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