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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25708/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il lavoratore, avviato nel 1995 a lavori socialmente utili per il trasporto scolastico e impiegato dal 2001 dal Comune con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prorogati fino alla stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato nel 2019, aveva chiesto l’accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla ex III qualifica funzionale, corrispondente alla posizione economica B3, sin dal 1995; la retrodatazione dell’assunzione al 1995 o, in subordine, al 2001; e il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Brindisi aveva respinto le domande, declinando la giurisdizione per le rivendicazioni relative al periodo giugno 1995-1998 e dichiarando cessata la materia del contendere sulla costituzione del rapporto, essendo intervenuta l’assunzione nel 2019. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 360/2023 depositata il 5 aprile 2023, aveva respinto il gravame, escludendo la subordinazione e ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni diverse o superiori. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi, trattati congiuntamente: (1) violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 81/2000, in relazione all’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 112 c.p.c., sostenendo che la clausola di tacito rinnovo del contratto stipulato dopo la delibera comunale del 2001 dimostrasse che il servizio di scuolabus non era un’attività aggiuntiva e che non ricorrevano i presupposti della disciplina speciale degli LSU; (2) nullità per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 360, n. 4, e 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare perché anche dopo il 2001 il rapporto dovesse qualificarsi come LSU e non come prestazione di attività ordinarie e istituzionali; (3) nullità della sentenza e omesso esame, in relazione all’art. 2126 c.c., per non avere esaminato gli elementi indicativi di un rapporto subordinato di fatto, distinto dal lavoro socialmente utile o dalla collaborazione; (4) violazione della disciplina del lavoro a termine, dell’art. 36 Cost., delle clausole 2, 4 e 5 dell’accordo quadro europeo e dell’art. 115 c.p.c., per non avere esaminato l’applicabilità della normativa sul lavoro a termine e la compatibilità della successione dei rapporti con il diritto dell’Unione. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello superasse il minimo costituzionale: la censura di motivazione apparente non consentiva di ottenere una nuova valutazione del merito, né la mera prospettazione di argomenti contrari integrava un vizio processuale. Nel merito, ha confermato che i contratti di collaborazione stipulati dal 2001 costituivano misure speciali di sostegno e fuoriuscita dal bacino degli LSU, consentite dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 80/2000 per attività analoghe a quelle dei lavori socialmente utili, e non ordinarie collaborazioni privatistiche né rapporti di lavoro a termine soggetti alla relativa disciplina. La Corte territoriale aveva verificato le fonti e le causali dei contratti e delle proroghe e aveva escluso, sulla base degli accertamenti di fatto, la prova di difformità dal progetto o di fittizietà del rapporto, l’inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a un servizio istituzionale tali da integrare un rapporto d’impiego di fatto; aveva inoltre escluso la subordinazione e differenze di orario. Le contestazioni sulla delibera comunale del 2001 sono state giudicate prive di specificità. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle pretese di retrodatazione dell’assunzione e di differenze retributive. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 80/2000

    Detta norma rappresenta, quindi, una disposizione speciale che consentiva (“possono”) la stipula di co.co.co. per attività analoghe a quelle dei lavori socialmente utili.

    La disposizione speciale autorizza le amministrazioni, ricorrendone condizioni ed esigenze, ad affidare agli LSU incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività analoghe a quelle dei lavori socialmente utili; tali incarichi, diretti alla fuoriuscita dal bacino degli LSU, non vanno assimilati alle collaborazioni ordinarie.

  • art. 8 d.lgs. n. 468/1997

    l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.

    L’impiego in lavori socialmente utili, di per sé, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e con finalità formativa.

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2000

    l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.

    La disciplina riproduttiva della regola sui lavori socialmente utili conferma che l’utilizzazione non instaura automaticamente un rapporto di lavoro subordinato, ma dà luogo a un rapporto speciale.

  • art. 2126 c.c.

    Ciò non esclude che in concreto il rapporto possa essere subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., ma a tal fine è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego.

    L’art. 2126 c.c. può rilevare se, oltre alla difformità rispetto al progetto, siano provati l’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblica e l’adibizione a un servizio istituzionale, così da configurare un rapporto di impiego instaurato in via di fatto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

    La motivazione è omessa o apparente quando non espone gli elementi posti a fondamento della decisione o li espone senza una disamina logico-giuridica tale da rendere impossibile il controllo sul ragionamento.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.

    In cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione dei profili di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’utilizzazione di lavoratori socialmente utili non instaura, per il solo fatto della prestazione resa a favore di un’amministrazione pubblica, un rapporto di lavoro subordinato: essa dà luogo a un rapporto speciale, di matrice assistenziale e con finalità formativa.
  • La legge speciale può consentire alle amministrazioni di affidare agli LSU incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività analoghe a quelle dei lavori socialmente utili, nell’ambito di misure dirette alla fuoriuscita dal relativo bacino; tali rapporti non sono per ciò solo collaborazioni ordinarie o rapporti di lavoro a termine.
  • Per riconoscere un rapporto di impiego subordinato di fatto nell’ambito di un rapporto formalmente qualificato come LSU occorre provare la difformità rispetto al progetto, l’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione.
  • Il vizio di motivazione omessa o apparente ricorre quando la sentenza non indichi gli elementi del convincimento o li esponga senza una disamina logico-giuridica che consenta di controllare il ragionamento; il dissenso dalla valutazione di merito e la prospettazione di argomenti contrari non bastano a configurarlo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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