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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25616/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il privato aveva convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla violazione, da parte dello Stato italiano nell'anno 2010, della direttiva 98/83/CE sui valori di arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale di Roma, in appello proposto dall'Amministrazione, aveva invece riformato la decisione ritenendo che, per il 2010, fosse stata autorizzata dalla Commissione europea una deroga temporanea alla soglia ordinaria e che il danneggiato non avesse provato il superamento della soglia derogatoria. Con il ricorso per cassazione il privato ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e difetto di legittimazione passiva ex art. 81 c.p.c., sostenendo che l'appello censurasse una decisione diversa da quella impugnata; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del contraddittorio per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la memoria difensiva con documenti, assumendo che il divieto di nova non riguardasse i precedenti giurisprudenziali; 3) violazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c. in tema di spese, sostenendo che in un giudizio deciso secondo equità le spese non potessero superare il valore della domanda come accertato in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di nullità della procura, perché la specialità del mandato per cassazione può desumersi dalla collocazione topografica della procura unita al ricorso, salvo che emerga in modo inequivoco la sua non riferibilità al giudizio di legittimità. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il Tribunale aveva adeguatamente individuato le ragioni di ammissibilità dell'appello e l'atto di gravame risultava diretto contro la sentenza concernente la posizione del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato quando e dove i documenti richiamati fossero stati prodotti nel processo di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il controllo di legittimità sulle spese non consente di sindacare la valutazione discrezionale del giudice di merito né la quantificazione entro i limiti tabellari, essendo verificabile solo che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti deve rispettare il requisito di specialità; dopo la riforma, la collocazione topografica della procura può integrare tale requisito anche senza espresso riferimento al giudizio di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    La specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatta se la procura, materialmente congiunta al ricorso, consente di riferirla al giudizio di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi, la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà di produrre effetti validi.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile solo se non individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e non confuta le ragioni del primo giudice.

  • art. 434 c.p.c.

    Per l'appello, occorre una parte volitiva e una parte argomentativa che contrasti la decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuovi documenti, ma il ricorso per cassazione deve indicare in modo autosufficiente la provenienza e la collocazione processuale dei documenti richiamati.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare o individuare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda e indicarne la sede nei gradi di merito.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I riferimenti al luogo di produzione o formazione degli atti e documenti possono soddisfare l'onere di specificazione richiesto per il ricorso per cassazione.

  • art. 91, comma 4, c.p.c.

    Sul regolamento delle spese, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata dalle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

  • direttiva 98/83/CE

    La controversia nasceva dall'asserita violazione dei valori di arsenico nelle acque destinate al consumo umano; il giudice di merito ha ritenuto rilevante la deroga temporanea autorizzata per il 2010.

Massime di principio

  • La procura alle liti unita materialmente al ricorso per cassazione soddisfa il requisito di specialità anche se non richiama espressamente il giudizio di legittimità, salvo che risulti in modo inequivoco la sua non riferibilità a quel giudizio.
  • L'appello è inammissibile solo quando non consenta di individuare con chiarezza le questioni e i punti della sentenza impugnata e non sviluppi una critica argomentata alle ragioni del primo giudice; non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce errori relativi a documenti o atti processuali deve assolvere in modo rigoroso all'onere di autosufficienza, indicando contenuto e specifica collocazione processuale dei documenti richiamati.
  • Il controllo di legittimità sulle spese di lite è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la quantificazione e l'eventuale compensazione restano affidate alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge e di tariffa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteGiurisdizione
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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