Cassazione Civile, Ordinanza n. 21954/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa ristorazione)
La controversia
La controversia riguarda l'uso, da parte di due diverse realtà di ristorazione, dei segni distintivi "Michele" e "da Michele" come marchio, denominazione sociale, insegna e domain name. Le società ricorrenti avevano agito in primo grado chiedendo l'inibitoria dell'uso dei segni da parte dei convenuti, la modifica della denominazione sociale, l'accertamento di concorrenza sleale e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione di diritti anteriori sui segni distintivi e la nullità di un marchio registrato dai convenuti. I convenuti avevano opposto il proprio preuso locale del segno a Senigallia sin dagli anni '80/1993, la scarsa o nulla capacità distintiva del segno "Michele", l'assenza di confusione e il fatto che i loro marchi fossero stati registrati prima di uno dei marchi delle ricorrenti. La Corte d'appello ha ritenuto che i segni in esame fossero marchi complessi con forte capacità distintiva, ma ha accertato che i convenuti avevano usato localmente "Da Michele" almeno dal 1993, mentre le ricorrenti non avevano provato una notorietà nazionale del proprio uso anteriore al 2002; ha inoltre rilevato che il marchio "Michele" dei convenuti era stato registrato nel 2014, prima della registrazione del 2016 della seconda ricorrente. Nel ricorso per cassazione le società ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 12 e 25 c.p.i., sostenendo che il preuso locale non poteva giustificare la registrazione di un marchio successivo altrui già registrato; 2) violazione degli artt. 12 e 6 c.p.i., contestando il riconoscimento del preuso locale dei convenuti nonostante l'uso storico del segno da parte delle ricorrenti; 3) violazione di norme sulla successione delle fonti e sul preuso del marchio, per l'erroneo richiamo all'art. 9 del R.D. n. 929/1942, norma non più vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la Corte d'appello aveva effettivamente fondato la legittimità dell'uso locale dei convenuti sul preuso rispetto alle registrazioni delle ricorrenti e sulla mancata prova di una notorietà nazionale del segno delle ricorrenti prima del 2002; ma ha dichiarato il motivo inammissibile perché le ricorrenti non avevano attaccato la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'inammissibilità del motivo di appello per mancata specificazione della concreta ipotesi di nullità ex art. 25 c.p.i. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato perché la mancata prova della notorietà nazionale del preuso delle ricorrenti prima delle registrazioni consentiva di riconoscere ai convenuti il diritto di continuare l'uso locale del segno. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di decisività, osservando che la tutela del preuso locale risultava comunque fondata anche sull'art. 2571 c.c., norma tuttora vigente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il preuso precedente di un segno non noto a livello nazionale, o noto solo localmente, non ne preclude la novità; il preutente conserva però il diritto di continuare l'uso del marchio nei limiti della diffusione locale, anche dopo la registrazione altrui.
La domanda di nullità del marchio deve essere specificamente ricondotta a una delle ipotesi di nullità previste dagli artt. 7 e 12 c.p.i.; in mancanza di tale specificazione, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
È richiamato dalle ricorrenti in relazione alla pretesa anteriorità del proprio segno, ma la Corte non ne ricava una violazione, ritenendo decisivo il difetto di prova della notorietà nazionale del preuso anteriore.
È richiamato in quanto norma che individua alcune ipotesi di nullità del marchio, ma la Corte rileva che la censura non specificava quale di esse fosse invocata.
"Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso"
Conferma la tutela del preuso del marchio non registrato nei limiti dell'uso anteriore, rendendo non decisivo l'erroneo richiamo a una norma previgente.
art. 15 Preleggi
È evocato per contestare il richiamo a una norma non più vigente, ma la censura è ritenuta priva di decisività alla luce dell'art. 2571 c.c.
art. 9 del Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929
È menzionato dalla Corte d'appello come fonte del preuso locale, ma la Cassazione osserva che la motivazione sarebbe comunque correttamente sorretta dall'art. 12 c.p.i. e soprattutto dall'art. 2571 c.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma i motivi vengono dichiarati inammissibili o infondati per difetto di specificità o decisività.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il preuso di un marchio non registrato, se non accompagnato da notorietà nazionale, tutela il preutente solo entro i limiti della diffusione locale; tale tutela può convivere con la successiva registrazione altrui, senza che ciò comporti automaticamente nullità del marchio registrato.
- Per ottenere l'accoglimento di una censura di nullità del marchio, non basta richiamare in via generale le norme sulla novità o sulla registrabilità: occorre indicare specificamente quale ipotesi di nullità sia invocata e quale sia la concreta fattispecie normativa applicabile.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La contestazione sulla violazione di una norma non più vigente è priva di decisività se la stessa conclusione della sentenza trova autonoma base in una disposizione tuttora efficace che regola il medesimo istituto.
- La tutela del segno distintivo non registrato richiede prova rigorosa dell'estensione territoriale e della notorietà dell'uso anteriore, essendo decisiva la distinzione tra notorietà locale e notorietà nazionale.
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