Cassazione Penale, Ordinanza n. 30138/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato con sentenza resa in giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile il 7 novembre 2022, che ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della ulteriore riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il giudice dell'esecuzione ha negato il beneficio ritenendo che la disciplina non fosse applicabile a una sentenza già irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma. Con il ricorso si contestava tale diniego, sostanzialmente sostenendo l'applicabilità del beneficio anche al caso concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, osservando che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022, in base al regime transitorio dell'art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, ma non a una sentenza già irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma. Poiché nel caso concreto la sentenza era divenuta irrevocabile il 7 novembre 2022, il beneficio non era applicabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La disposizione introduce un ulteriore beneficio premiale nel rito abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio; la Corte ne limita l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, escludendola per le sentenze già irrevocabili prima di tale data.
art. 99-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato come norma transitoria che estende l'applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022.
art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È indicato come disposizione che ha introdotto nel codice di rito l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ulteriore riduzione di un sesto della pena prevista per il giudizio abbreviato opera come beneficio sostanziale sul trattamento sanzionatorio, ma la sua applicazione è condizionata dal regime transitorio previsto dalla riforma.
- La disciplina introdotta dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. può essere invocata solo per procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma; non può essere estesa a sentenze già irrevocabili prima di tale momento.
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione di un beneficio premiale post riforma è infondata quando il titolo esecutivo sia divenuto irrevocabile prima della decorrenza della nuova disciplina.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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