Cassazione Penale, Ordinanza n. 31964/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.200 di ammenda per i reati contestati. I motivi dedotti erano tre: 1) mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado oltre il termine fissato ex art. 544 c.p.p., dedotto come vizio processuale; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la modalità dell'azione; 3) richiesta di riduzione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo inconferente e carente di interesse, osservando che l'omissione dell'avviso del deposito non incide sulla validità della sentenza ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare, e comunque il deposito era tempestivo perché il termine scadeva in giorno festivo. Ha poi ritenuto generico il motivo sulle attenuanti generiche, poiché non confrontato con la motivazione di merito fondata sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi. Infine ha giudicato apodittica la censura sulla pena, priva di specifici argomenti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata nel capo di condanna confermato in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Norma incriminatrice richiamata nel capo di condanna confermato in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Il mancato avviso del deposito della motivazione oltre il termine non incide sulla validità della sentenza ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare; inoltre, se il termine scade in giorno festivo, il deposito nel giorno successivo è tempestivo.
"l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno"
L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare l'improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità.
art. 2, comma 2, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134
Richiamata come fonte di inserimento dell'art. 344-bis c.p.p.
Massime di principio
- L'omesso avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, quando si traduca solo in un vizio della comunicazione, non incide sulla validità della decisione ma può riguardare esclusivamente il termine per impugnare.
- Se il termine per il deposito della motivazione fissato dal giudice scade in giorno festivo, il deposito effettuato il primo giorno successivo non festivo deve considerarsi tempestivo.
- La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o comunque infondata quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta con la motivazione del giudice di merito, specie se fondata su precedenti penali e assenza di elementi favorevoli.
- La censura sulla misura della pena deve essere sorretta da argomentazioni specifiche; una richiesta di riduzione meramente assertiva è apodittica e non consente un controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la costituzione di un valido rapporto processuale e impedisce di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per superamento dei termini massimi di durata ex art. 344-bis c.p.p.
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