Cassazione Civile, Ordinanza n. 29217/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un accertamento tributario emesso nei confronti di un socio, ritenuto destinatario di maggior reddito "riflesso" a seguito di un accertamento su una società di capitali a ristretta base azionaria. La CTR Toscana ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo nei confronti del socio, valorizzando una precedente sentenza della medesima CTR che aveva annullato la ripresa a tassazione emessa verso la società, così facendo venir meno l'atto presupposto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 337, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe potuto applicare la sentenza resa nel giudizio contro la società, poiché impugnata in Cassazione, dovendo semmai sospendere il giudizio. In sostanza, l'Ufficio lamentava l'erronea applicazione del regime della sospensione in presenza di sentenza pregiudicante impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, per la fattispecie, era applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c. nel testo vigente, che non impone una sospensione necessaria del processo, ma attribuisce al giudice una facoltà discrezionale: il giudice può o tenere conto della sentenza invocata, pur se impugnata, oppure sospendere il giudizio. Richiamando precedenti recenti, la Corte ha ribadito che la sentenza, anche se non passata in giudicato, esplica funzione di accertamento esterna al processo e può essere utilizzata nel giudizio diverso. Ne è conseguito il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di legittimità in favore del contribuente. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
È stata dedotta una censura per nullità della sentenza o del procedimento, fondata sulla denunciata violazione di norme processuali e del giudicato.
Richiamato come parametro della censura, in tema di efficacia del giudicato sostanziale.
Richiamato come norma sull'autorità del giudicato formale, in combinazione con le altre disposizioni processuali invocate.
La Corte afferma che la disposizione non impone la sospensione necessaria del giudizio, ma lascia al giudice la facoltà di sospendere oppure di decidere tenendo conto della sentenza impugnata invocata in altro processo.
La Corte rileva che, nel testo vigente, non prevede più la sospensione necessaria nei casi considerati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Quando in un diverso processo è invocata una sentenza già impugnata, l'art. 337, comma 2, c.p.c. consente al giudice di attribuirle rilevanza nel giudizio pendente senza attendere il passaggio in giudicato, poiché la sentenza produce un'efficacia di accertamento esterna al processo.
- La sospensione del processo, in presenza di una sentenza pregiudicante impugnata, non è automatica ma rimessa alla discrezionalità del giudice; il giudice può alternativamente sospendere il processo oppure tenere conto della decisione invocata.
- La mera impugnazione della sentenza pregiudicante non ne paralizza l'utilizzabilità nel diverso giudizio, salvo che il giudice ritenga di esercitare il potere di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c.
- In sede tributaria, l'annullamento dell'atto impositivo verso la società può incidere sull'accertamento riflesso nei confronti del socio, ma la questione processuale della sospensione o dell'utilizzo della sentenza segue la disciplina generale dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
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