Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda quattro coimputati già condannati in appello per fatti connessi a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di intestazione fittizia e ad altre condotte agevolatrici del clan camorristico Contini. In sede di rinvio la Corte di appello di Napoli ha escluso l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1992 per due imputati e ha rideterminato le pene; per gli altri due ha confermato la responsabilità per il capo residuo con aggravante. I ricorsi deducevano: per due imputati, la prescrizione del reato associativo, assumendo che la soppressione dell'aggravante avesse fatto maturare il termine prescrizionale prima della sentenza d'appello; per un imputato, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena; per l'altro, il contrasto tra dispositivo e motivazione sulla pena e, inoltre, la stessa censura sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. Le parti civili e il pubblico ministero hanno chiesto il rigetto, mentre il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei primi ricorsi e la correzione della pena per uno degli imputati.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi di Gennaro Pascale e Raffaele Saturno, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei loro confronti perché il reato associativo contestato al capo 99 era estinto per prescrizione, rilevata come conseguenza dell'esclusione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1992 e del conseguente diverso regime prescrizionale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Di Carluccio, confermando la condanna e condannandolo alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende. Ha accolto il primo motivo del ricorso di Gerardo Di Carluccio, correggendo la pena da sei a quattro anni di reclusione perché il dispositivo riportava un dato incompatibile con la motivazione, ritenuto frutto di errore di trascrizione; per il resto ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure. Ha inoltre condannato Pascale e Saturno alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
fattispecie associativa contestata al capo 99; la Corte considera rilevante il termine prescrizionale applicabile al reato-base una volta esclusa l'aggravante speciale.
art. 7 d.l. n. 152/1992
l'esclusione dell'aggravante ha inciso sul calcolo della prescrizione e sul trattamento sanzionatorio; la sua eliminazione ha comportato il venir meno del raddoppio del termine prescrizionale.
richiamato per il computo della prescrizione, con applicazione del termine ordinario in assenza dell'aggravante ad effetto speciale.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle sospensioni del corso della prescrizione.
la Corte esclude la necessità di un proscioglimento nel merito perché i ricorrenti invocavano solo la prescrizione e non una causa di non punibilità più favorevole evidente.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
la mancata rilevazione della prescrizione, in presenza di errori sul regime applicabile, integra violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione.
le attenuanti generiche sono state negate dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta non illogica e non sindacabile in cassazione nei ricorsi non accolti.
norma di riferimento per la determinazione della pena base e per la valutazione della capacità a delinquere e degli elementi soggettivi dell'imputato.
richiamato per denunciare il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla pena.
richiamato insieme all'art. 125 c.p.p. per il vizio motivazionale relativo alla sentenza.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
richiamato in tema di potere correttivo/integrativo della Corte di cassazione nei casi di errore evidente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la censura sulla pena e sulle attenuanti è scrutinata come vizio di motivazione, ma entro limiti non sostitutivi del giudizio di merito.
citato per la sintesi dei motivi nei limiti strettamente indispensabili nella redazione della decisione.
richiamato nel ragionamento sulla prescrizione per l'effetto del raddoppio del termine in presenza dell'aggravante mafiosa.
Massime di principio
- Se, in sede di impugnazione, viene esclusa un'aggravante ad effetto speciale che incide sul regime prescrizionale, il giudice di legittimità deve verificare d'ufficio se, per effetto della diversa cornice temporale, il reato risulti ormai estinto per prescrizione.
- La permanenza di un reato contestato in forma aperta non può essere presunta fino alla sentenza di primo grado in mancanza di elementi specifici: l'accusa resta onerata della prova del protrarsi della condotta oltre la data desumibile dall'imputazione e dagli elementi probatori.
- La cosa giudicata non si forma sui singoli punti della decisione se il capo di sentenza è ancora oggetto di devoluzione su circostanze e pena; pertanto, la prescrizione può essere rilevata finché il giudizio non sia integralmente esaurito sul relativo capo.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o lacune motivazionali rilevanti.
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione sulla pena, il dispositivo non prevale in modo assoluto: occorre verificare se la motivazione contenga elementi univoci tali da rivelare un errore materiale o di trascrizione nel dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2026 del 09/07/2026
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25587/2026 del 09/07/2026
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25588/2026 del 09/07/2026
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2026 del 09/07/2026
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25596/2026 del 09/07/2026
- Sentenza penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25729/2026 del 09/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →