Sentenza del 08/05/2015 n. 1919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società di comodo - Istanza di disapplicazione - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che la propria non operatività dipendesse da oggettive condizioni di mercato e che i canoni di locazione fossero in linea con i valori di mercato. L'Agenzia aveva respinto l'istanza, rilevando che non era stata adeguatamente dimostrata la congruità del canone e che la società locatrice e quella conduttrice presentavano una sostanziale coincidenza della compagine sociale. La società ha impugnato il diniego, contestandone l'illegittimità e sostenendo che fosse un atto autonomamente impugnabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non fosse autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, perché non esprime una pretesa impositiva autoritativa e non costituisce un diniego di agevolazione fiscale. L'istanza ha infatti una funzione consultiva e il suo rigetto lascia il contribuente soggetto al regime ordinario previsto dalla legge. Le ulteriori questioni sulla legittimità del diniego sono state dichiarate assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
disposizioni di contrasto all'utilizzo ai fini elusivi di società di comodo
La norma disciplina le società non operative e prevede specifiche conseguenze fiscali per le società che non superano i test di operatività.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
disapplicazione in presenza di oggettive situazioni
Consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive quando ricorrono circostanze oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei redditi presunti. Secondo la sentenza, l'istanza svolge una funzione consultiva e il relativo diniego non è autonomamente impugnabile.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, non contenendo una specifica pretesa impositiva, non rientra tra tali atti.
Art. 100 del codice di procedura civile
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'interesse ad agire. La Commissione non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendo assorbente l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'atto.
Ha modificato la disciplina delle società non operative, confermando la possibilità di ricorrere all'interpello disapplicativo in presenza di situazioni oggettive.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo può essere considerato un atto meramente consultivo e, secondo l'orientamento espresso da questa sentenza, non è autonomamente impugnabile.
- La mancata disapplicazione non equivale al diniego di un'agevolazione fiscale: il contribuente resta soggetto al regime ordinario e non perde un beneficio già spettante.
- Le contestazioni sulla situazione concreta della società, sui valori di mercato e sulle condizioni oggettive che impediscono l'operatività possono essere fatte valere, di regola, nell'eventuale impugnazione dell'atto impositivo successivo, anziché contro il solo diniego dell'interpello.
- La presentazione dell'istanza dovrebbe essere accompagnata da documentazione puntuale e verificabile sulle condizioni di mercato, sulla congruità dei ricavi e sull'assenza di finalità elusive; tuttavia, la valutazione di tali elementi non rende necessariamente il diniego un atto autonomamente impugnabile.
- La soluzione processuale può dipendere dall'orientamento giurisprudenziale applicato e dall'evoluzione normativa: prima di agire è quindi necessario verificare la disciplina e la giurisprudenza vigenti nel caso concreto.
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