Cassazione Civile, Ordinanza n. 15795/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso del 50% dell’IRES versata per gli anni 2007-2010, proposta da una società controllata e aderente al consolidato nazionale. La società sosteneva di avere diritto alla riduzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 perché struttura sanitaria accreditata con il Servizio sanitario nazionale, inserita nell’elenco degli ospedali dell’ASL come struttura accreditata al ricovero e cura. La CTP accolse il ricorso, e la CTR confermò ritenendo sia che la domanda di rimborso potesse essere proposta anche dalla consolidata, sia che la struttura avesse la qualità di presidio ospedaliero. In cassazione l’Agenzia delle entrate deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 117 e ss. t.u.i.r. per avere la CTR riconosciuto la legittimazione della consolidata a chiedere il rimborso, sostenendo che nel consolidato fiscale il rimborso potesse spettare solo alla consolidante; inoltre denunciava la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 e dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 per l’asserita illegittima equiparazione tra presidio ospedaliero ed ente accreditato, con conseguente estensione indebita della riduzione d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, pur essendo la liquidazione dell’imposta di gruppo rimessa alla consolidante, ciò non esclude la possibilità che la consolidata richieda il rimborso quando il presupposto agevolativo riguardi i redditi da essa dichiarati, poiché le società del gruppo conservano soggettività propria ai fini della determinazione del reddito e della responsabilità. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che la riduzione alla metà dell’imposta prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 spetta solo ai soppressi enti ospedalieri pubblici, poi confluiti nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri delle ASL, e non può essere estesa, neppure in via interpretativa, alle strutture private accreditate con il SSN. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Nel consolidato fiscale il gruppo non acquisisce soggettività giuridica autonoma; le società aderenti conservano la propria soggettività e mantengono gli obblighi di dichiarazione del proprio reddito, mentre la consolidante cura la liquidazione dell’imposta di gruppo.
La consolidata esercita l’opzione per la tassazione di gruppo con elezione di domicilio presso la controllante.
L’opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione del reddito complessivo globale del gruppo, ma le società controllate continuano a determinare autonomamente il proprio imponibile secondo le regole ordinarie.
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973
La riduzione alla metà dell’imposta è beneficio di carattere soggettivo riferito ai soli enti ospedalieri pubblici/soppressi enti ospedalieri confluiti nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri delle ASL, non estensibile alle strutture private accreditate.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per escludere che l’accreditamento con il SSN possa comportare un’equiparazione automatica al presidio ospedaliero ai fini dell’agevolazione fiscale.
Consentita la decisione nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel regime di tassazione di gruppo, la circostanza che la liquidazione dell’imposta competa alla consolidante non impedisce alla società consolidata di agire per il rimborso di somme indebitamente versate, se il presupposto del rimborso attiene ai redditi da essa dichiarati.
- Nel consolidato fiscale le società partecipanti conservano la propria soggettività tributaria ai fini della determinazione del reddito e della responsabilità, sicché la centralizzazione del versamento non elimina ogni legittimazione della singola consolidata.
- Le agevolazioni fiscali di carattere soggettivo, riferite a enti specificamente individuati dal legislatore, non sono estensibili per analogia o interpretazione estensiva a soggetti diversi che svolgano attività analoghe o siano accreditati presso il SSN.
- Ai fini della riduzione d’imposta prevista per gli enti ospedalieri, rileva la continuità sostanziale e strutturale con i soppressi enti pubblici ospedalieri confluiti nel sistema pubblico, non la mera appartenenza alla rete dell’accreditamento sanitario privato.
- Quando la controversia è definita sulla base di un principio di diritto già consolidato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
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