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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35697/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sette motivi diretti a impugnare la condanna per bancarotta fraudolenta (capi B e C) e la mancata concessione di attenuanti: (1) travisamento della prova e mancato esame della dissimulazione in relazione all'annullamento di crediti verso FIMPAG s.a.s. e alla valutazione di un immobile conferito; (2) mancata ammissione di una perizia estimativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; (3) vizio del criterio peritale nella quantificazione delle distrazioni relative alla cessione di ramo d'azienda e ai contratti di appalto; (4) mancata motivazione sull'elemento soggettivo (dolo); (5) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; (6) errata applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 219 legge fall.; (7) mancata valorizzazione della vita imprenditoriale e delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.). Sono stati inoltre depositati motivi nuovi in corso di cassazione che censurano valutazioni su singole poste (es. Maserati, fatture Evolution).

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione delle corti di merito: la ricostruzione contabile delle operazioni tra R&D Engineering e le società riconducibili all'imputato è stata ritenuta provata; la mancata ammissione della perizia estimativa è stata giustificata con adeguata motivazione; il criterio peritale adottato per quantificare le distrazioni è stato considerato oggettivo e adeguato in mancanza di elementi alternativi forniti dall'imputato; l'elemento soggettivo è stato ritenuto implicito nelle valutazioni circa il ruolo "immanente" dell'imputato nella gestione societaria e nelle condotte contestate; l'aggravante ex art. 219 legge fall. è stata ritenuta legittimamente applicata in considerazione del danno complessivo quantificato in euro 505.355,19; le doglianze introdotte tardivamente (motivi nuovi) sono state dichiarate inammissibili; infine la decisione di merito sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata. In precedenza la Corte d'Appello di Ancona aveva peraltro già dichiarato estinto per prescrizione il capo E) e rideterminato la pena per i residui reati in anni 4 e mesi 10 di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Rinvio alla richiesta di perizia estimativa: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego alla perizia quando la motivazione indicata dai giudici di merito (adesione alla stima effettuata dal perito della procedura e valutazione delle condizioni conservative dell'immobile) è stata sufficiente e non smontata da censure specifiche e fondate.

  • art. 216 legge fallimentare (n.1)

    Utilizzato nel contesto della bancarotta fraudolenta per qualificare le condotte di dissimulazione/distrazione come modalità alternative e fungibili del reato di bancarotta: la Corte ricorda che dissimulazione e distrazione sono modalità esecutive equivalenti di un unico reato e che la qualificazione non pregiudica i diritti di difesa se l'imputazione descrive il comportamento sommariamente.

  • art. 219 legge fallimentare (comma 1)

    Disciplina dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte conferma che la valutazione si basa sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e sul danno complessivamente subito dai creditori; nel caso il danno quantificato è considerato di rilevante gravità e legittima l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'attribuzione delle attenuanti richiede motivazione positiva; l'assenza di elementi idonei a giustificare la diminuente legittima il diniego da parte del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Standard della manifesta illogicità della motivazione: la Corte richiede che la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato sia inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti per integrare il vizio censurato; nel caso le deduzioni difensive sono state ritenute solo ipotesi alternative non idonee a rovesciare la motivazione.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.; art. 167 disp. att. c.p.p.; art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Principi sull'ammissibilità di motivi nuovi in cassazione: la Corte rileva che i motivi nuovi sono inammissibili se non investono punti già oggetto dell'appello o non sono mera ulteriore illustrazione delle ragioni dell'impugnazione; i motivi nuovi proposti sono stati dichiarati inammissibili perché inediti e non connessi.

Massime di principio

  • Le condotte di dissimulazione e distrazione nell'ambito dei reati fallimentari sono modalità alternative dello stesso reato (bancarotta) e la loro diversa qualificazione in sentenza non viola i diritti della difesa se l'imputazione descrive sufficientemente il comportamento.
  • Il diniego di una perizia estimativa (art. 603 c.p.p.) è legittimo se la Corte di merito indica ragioni specifiche per cui aderisce a perizie già svolte nella procedura e la difesa non propone censure tecniche puntuali che smontino la valutazione adottata.
  • La quantificazione del depauperamento aziendale può essere determinata anche mediante criteri oggettivi e proporzionali indicati dal perito quando gli elementi contabili alternativi siano nella disponibilità dell'imputato e non siano prodotti; l'onere di indicare elementi che possano sovvertire la perizia ricade sulla difesa.
  • L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto implicitamente dal ruolo gestione "immanente" dell'imputato e dalla rilevanza e sistematicità delle condotte accertate; il giudice non è obbligato a ripetere punto per punto tutte le argomentazioni difensive se il quadro probatorio è congruamente spiegato.
  • L'aggravante del danno patrimoniale ex art. 219 legge fall. si valuta sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e sul danno complessivo per i creditori; la presenza di valutazioni discordanti sul valore di singoli beni non impedisce l'applicazione dell'aggravante se il danno complessivo è significativo.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione positiva per essere riconosciute; il semplice richiamo alla carriera imprenditoriale o ad elementi positivi non è sufficiente se il giudice ritiene prevalenti i fatti negativi posti a base della condanna.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi nuovi che introducono doglianze non già sollevate in appello o che non costituiscono una mera ulteriore illustrazione delle questioni già impugnate; la presentazione tardiva di nuove censure è sanzionata con l'inammissibilità.

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