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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15308/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti del Ministero, inquadrati nelle qualifiche B3 e B3 super, avevano chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance assumendo che l'Amministrazione non avesse portato a termine le procedure di riqualificazione del personale, per la progressione orizzontale e verticale previste dall'art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI del 5 aprile 2000. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrato, neppure in via presuntiva, che ove le procedure fossero state completate gli istanti avrebbero avuto una probabilità concreta di conseguire la progressione richiesta. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato il materiale istruttorio e che fosse invece provata l'effettività della chance perduta e l'inadempimento dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di analoghe domande di dipendenti del Ministero della Giustizia, secondo cui l'art. 15 del CCNL richiamato ha natura meramente programmatica e non attribuisce un diritto soggettivo alla progressione professionale né impone all'Amministrazione di offrire una chance di sviluppo di carriera. Ha inoltre ribadito che, per ottenere il risarcimento da perdita di chance, grava sul danneggiato l'onere di provare, anche per presunzioni e secondo un criterio probabilistico, la concreta possibilità di conseguire il risultato utile, e che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque l'esistenza provata di un danno risarcibile. I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto irrilevanti gli elementi offerti anche alla luce della struttura a più fasi del percorso di riqualificazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per prospettare l'inadempimento dell'Amministrazione; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso concreto, ha rilevato che il motivo tendeva solo a contestare l'apprezzamento di merito e che, secondo la giurisprudenza richiamata, non risultava dimostrato un inadempimento idoneo a fondare la pretesa risarcitoria.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato quale norma sulla risarcibilità del danno; la Corte ribadisce che il danno da perdita di chance deve essere provato nella sua esistenza e nella sua concreta probabilità di realizzazione.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa; la Corte afferma che la valutazione equitativa presuppone comunque la previa prova dell'esistenza di un danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che spetta a chi agisce dimostrare la concreta possibilità di conseguire il risultato sperato e quindi la chance perduta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per denunciare una pretesa errata valutazione della prova; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte considera la censura come una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 15 del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998-2001

    la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ne afferma la natura meramente programmatica, esclusiva di un diritto soggettivo alla progressione e di un obbligo dell'Amministrazione di offrire una chance di carriera.

  • art. 15 del CCNL 16.2.1999 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri

    richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati; la Corte ne ribadisce la lettura programmatica, priva di immediata pretesa individuale alla progressione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il danneggiato deve allegare e provare una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato utile, anche mediante presunzioni e ragionamento probabilistico; non basta la mera possibilità astratta o la sola lamentata mancata attivazione della procedura.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è consentita solo dopo che sia stata dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile; non può supplire integralmente alla mancanza di prova sulla stessa sussistenza della chance perduta.
  • Quando la censura di legittimità si traduce in una diversa lettura del materiale istruttorio e in una richiesta di rivalutazione del merito, il ricorso è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Se una disposizione contrattuale collettiva è qualificata come programmatica e non attribuisce un diritto soggettivo immediatamente azionabile alla progressione professionale, non può fondare da sola una domanda risarcitoria per mancata evoluzione di carriera in assenza di ulteriore prova del concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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