Sentenza n. 279/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del decreto dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Settore 02 Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri - della Regione Calabria n. 9476 del 30 giugno 2025, notificato a mezzo nota prot. n. 497724 del 4 luglio 2025, ad oggetto “Art. 5 L.R. 36/2008 - Intervento di edilizia agevolata per la realizzazione di n. 25 alloggi da cedere in proprietà nel Comune di Reggio Calabria in località Palmarella di Gallico, finanziato con Decreto n° 5226 del 18.04.2012 alla Società Cooperativa Edilizia “La Regionale” (istanza 1071 del 18/02/2011) di importo pari ad euro 1.200.000,00. Revoca finanziamento - ingiunzione restituzione importo erogato e maggiore accertamento per regolarizzazione provvisori in entrata”, nonché di ogni altro atto presupposto o comunque connesso, anche istruttorio, ivi comprese le note di riscontro alle deduzioni svolte per evitare la detta revoca e la nota del Settore 5 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. 497763 del 4 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di revoca del finanziamento di 1.200.000 euro e ingiunzione di restituzione dell'importo erogato, motivato dal mancato raggiungimento del 35% di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che disponeva la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata. Ha rappresentato che il mancato avanzamento dei lavori sarebbe dipeso dalla sospensione dell'intervento, a sua volta determinata dall'inerzia del Comune di Reggio Calabria nel rispondere a una richiesta di variante progettuale presentata nel 2020 e dal mancato esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi richiesti mediante la nomina di un commissario ad acta. Dopo l'avvio del procedimento di revoca, fondato sul mancato raggiungimento della soglia del 35% dei lavori entro il 31 dicembre 2024 prevista dalla legge regionale, la cooperativa ha presentato deduzioni, ma la Regione ha comunque adottato il provvedimento impugnato. In pendenza del giudizio è stata inoltre avviata la riscossione coattiva per 665.021,23 euro. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione e ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo decisiva la qualificazione della controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha applicato il criterio secondo cui, nelle controversie sui finanziamenti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando si discute della fase procedimentale anteriore all'attribuzione del beneficio o dell'annullamento o revoca del beneficio per vizi di legittimità o per originario contrasto con l'interesse pubblico. Dopo l'adozione del provvedimento attributivo, invece, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando riguarda l'attuazione del rapporto, l'erogazione o la ripetizione delle somme in conseguenza dell'inadempimento del beneficiario alle condizioni del finanziamento o dello sviamento delle risorse. Nel caso concreto, la revoca era stata disposta esclusivamente per il mancato raggiungimento della soglia di avanzamento dei lavori entro il termine previsto dalla legge regionale; tale circostanza riguarda l'adempimento di un obbligo nella fase esecutiva del rapporto e non implica l'esercizio di un potere discrezionale pubblicistico. L'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore, prospettata dalla cooperativa, attiene al merito del rapporto e dovrà essere valutata dal giudice ordinario, senza incidere sul riparto di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata nell'oggetto del finanziamento e del decreto di revoca, ma la decisione sulla giurisdizione è fondata soprattutto sulla natura esecutiva dell'obbligo di avanzamento dei lavori.
art. 39, comma 1-bis, lett. a), L.R. Calabria 47/2011
mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2024, del 35% dei lavori relativi al programma stesso
La previsione individua la soglia temporale di avanzamento dei lavori il cui mancato rispetto ha determinato la revoca; il TAR la considera attinente all'adempimento di un obbligo della fase esecutiva del rapporto di finanziamento.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
È stato richiamato quale base per la segnalazione alle parti del possibile difetto di giurisdizione e della possibile definizione semplificata.
Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la contestazione riguarda la fase anteriore all'attribuzione del beneficio oppure l'annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per un originario contrasto con l'interesse pubblico.
- Dopo l'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'attuazione e l'erogazione del rapporto o la ripetizione delle somme, quando la revoca, la decadenza o il recupero siano fondati sull'inadempimento del beneficiario alle condizioni del finanziamento o sullo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato.
- Il mancato rispetto dei termini o delle soglie di avanzamento dei lavori previsti come condizioni del finanziamento attiene alla fase esecutiva del rapporto e dà luogo a posizioni di diritto soggettivo, anche se l'atto con cui l'amministrazione dispone il recupero è formalmente denominato revoca o decadenza.
- Le contestazioni relative alla sussistenza di una causa di forza maggiore o di altre giustificazioni dell'inadempimento incidono sul merito del rapporto e devono essere esaminate dal giudice ordinario, senza modificare il riparto di giurisdizione.
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