Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 36/2008

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 36/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria 36/2008 detta indirizzi per programmi di edilizia sociale: riqualificazione urbana, accesso alla casa e quote riservate a categorie fragili. Finanzia i "Contratti di quartiere II" e altri interventi con mutuo e risorse regionali, prevede bandi per i soggetti attuatori e un fondo di rotazione per abbattere gli interessi dei mutui ai Comuni. Molte misure erano legate a termini iniziali ormai scaduti, ma il quadro generale resta regolatorio.

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale in Calabria

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale in Calabria

La legge regionale disciplina gli indirizzi della programmazione di edilizia sociale nella Regione Calabria, con finalità di riqualificazione urbana, incremento dell’offerta abitativa e sostegno a specifiche categorie sociali. Accanto ai criteri di riparto delle risorse, prevede misure finanziarie, procedure di selezione dei soggetti attuatori e un fondo di rotazione per agevolare i Comuni.

Finalità dell’intervento regionale

La legge individua un insieme di obiettivi di politica abitativa e urbana, orientati sia al recupero del patrimonio esistente sia alla promozione di nuovi insediamenti di qualità. In particolare, mira a:

  • riqualificare aree degradate, quartieri monofunzionali e patrimonio di edilizia residenziale pubblica, aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le infrastrutture;
  • elevare la qualità urbana, edilizia e architettonica dei nuovi insediamenti, favorendo bioedilizia, progettazione ecosostenibile e riduzione dei consumi energetici;
  • favorire l’accesso alla proprietà della casa per famiglie a reddito medio-basso;
  • contrastare le difficoltà del mercato degli affitti e della prima casa, con particolare attenzione a giovani coppie e cittadini a basso reddito;
  • affrontare l’emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree universitarie calabresi;
  • migliorare l’offerta abitativa per anziani, lavoratori extracomunitari, ragazze madri e famiglie con persone con disabilità grave.

Finanziamento dei Contratti di quartiere II

La disciplina autorizza la Giunta regionale a contrarre un mutuo ventennale fino a 40 milioni di euro per finanziare i programmi denominati “Contratti di quartiere II” ammessi dal D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 ma non finanziati, relativi ai Comuni con oltre 30.000 abitanti e a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati in graduatoria e non integralmente finanziati.

Il testo consolidato prevede anche:

  • la verifica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dell’eventuale impossibilità dei Comuni interessati di attuare il programma pubblico-privato;
  • la possibilità di rimodulare il programma, anche con nuova ubicazione territoriale, nuova procedura di evidenza pubblica per i privati e ridefinizione degli interventi pubblici, mantenendo invariato il finanziamento complessivo;
  • l’utilizzo di eventuali somme residue per finanziare gli altri programmi “Contratti di quartiere II” non finanziati secondo l’ordine della graduatoria ministeriale.

Riparto delle risorse per l’edilizia sociale

Per le finalità della legge è autorizzata una spesa di 155 milioni di euro da ripartire tra le diverse categorie di intervento e soggetti beneficiari.

Il riparto indicato dal testo distingue, in sostanza, tra edilizia in proprietà e in locazione, e tra diversi soggetti attuatori, con quote differenziate per cooperative, imprese, Comuni/Aterp e Università.

Sono inoltre previste riserve di accesso per specifiche categorie sociali, tra cui:

  • giovani coppie;
  • studenti universitari fuori sede;
  • anziani;
  • lavoratori extracomunitari;
  • ragazze madri;
  • appartenenti alle Forze dell’ordine;
  • famiglie con componenti affetti da handicap grave;
  • soggetti legalmente separati o divorziati in disagio economico, obbligati al mantenimento dei figli e privi della disponibilità della casa familiare.

Le economie di spesa e le somme non assegnate possono essere reimpiegate per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà, locazione o locazione con patto di futura vendita, sempre a favore delle categorie indicate.

Riparto tra locazione e proprietà e premialità

In attuazione della legge statale richiamata, le risorse dell’articolato sono suddivise in:

  • 51% per interventi da concedere in locazione;
  • 49% per interventi da concedere in proprietà.

I programmi attuativi devono inoltre prevedere premialità per incentivare il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con attenzione particolare ai centri storici e alle aree degradate, anche mediante rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.

Selezione dei soggetti attuatori e bandi

Il Dipartimento regionale Lavori pubblici e acque è autorizzato, previa concertazione prevista dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008 n. 3904, a emanare i bandi per individuare i soggetti attuatori del programma di cui alla legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Per gli interventi ammessi ai sensi della legge n. 13 del 1989, la Regione autorizza l’impiego di 5 milioni di euro, con copertura a carico del capitolo 2322207 del bilancio regionale.

Fondo di rotazione per i mutui agevolati ai Comuni

In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione destinato ad abbattere gli interessi sui mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree edificabili a uso residenziale.

I rapporti con gli istituti di credito sono regolati da convenzioni approvate dalla Giunta regionale, previa manifestazione di interesse. Le modalità operative del fondo sono definite con provvedimenti amministrativi della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Il finanziamento del fondo deriva dalle risorse stanziate e dai successivi rientri dei mutui.

Monitoraggio dell’attuazione

Il Dipartimento competente trasmette trimestralmente alla Commissione consiliare una relazione o osservazioni dettagliate sull’attuazione della legge, così da consentire il controllo politico-amministrativo sull’avanzamento dei programmi.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Alcuni termini operativi originari risultano ormai trascorsi, mentre la disciplina di indirizzo e riparto continua a costituire il quadro normativo di riferimento per gli interventi di edilizia sociale regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.