Cassazione Penale, Sentenza n. 13625/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice relativa al fallimento della "Nadeco s.r.l." (fallita il 7/2/2017). Si contestava che la mancata evidenza del saldo di cassa di euro 95.725,42 fosse dovuta a omissioni contabili (destinazione a pagamento di fornitori e personale) e non a distrazione; si chiedeva il riconoscimento, al più, della bancarotta semplice documentale e la non applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall.; si contestava altresì la retrodatazione dello stato di insolvenza (fine 2014) e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per pregressi comportamenti risarcitori e precedenti penali non particolarmente gravi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità o come sindacato ricostruttivo del merito i primi e il terzo motivo, e infondati il secondo e il quarto. Ha confermato che la distrazione di 95.725,42 euro è stata adeguatamente dimostrata sulla base della relazione e delle dichiarazioni del curatore e che la documentazione difensiva non dimostrava la distinzione tra denaro personale e societario. Ha ritenuto legittima l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 219 legge fall.) senza necessità di formale contestazione dell'aggravante; ha motivato il rifiuto dell'attenuante della speciale tenuità per l'entità del danno; ha ritenuto corretta la qualificazione dello stato di insolvenza anteriore alla dichiarazione di fallimento; ha respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena sulla base dei precedenti dell'imputata (pregressa condanna per truffa) e della prognosi di recidiva; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte tuttavia sottolinea i limiti del sindacato in cassazione e la distinzione tra vizio di motivazione e rivalutazione del merito
Richiamato nella contestazione sulla motivazione; la Corte ricorda che non è ammesso un sindacato sul merito quando la motivazione è adeguata
Norma richiamata in relazione ai reati di bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle previsioni fallimentari rilevanti al caso
L'applicazione della disciplina della continuazione/aggregazione tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'articolo stesso: si applica come disciplina più favorevole per la determinazione della pena
Richiamato in relazione al vizio di applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza
Ricorda i limiti dei motivi di cassazione: le censure devono essere conformi alle categorie previste e non possono tradursi in un inammissibile sindacato sul merito
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Richiamato dalla difesa in tema di causa di scioglimento per perdita del capitale sociale; la Corte ha ritenuto che le considerazioni difensive non contrastano la valutazione dello stato di insolvenza
Richiamato in tema di riduzione del capitale e possibili soluzioni alternative: la mera esistenza di limiti civilistici non impedisce la valutazione penalistica dello stato di dissesto
Richiamato in tema di scioglimento e gestione societaria; la Corte ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni civilistiche rispetto alla prova del dissesto
Richiesto dalla difesa per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti e non deve esaurire tutti gli elementi elencati dall'articolo
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un sindacato libero sul merito se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata: censure generiche o basate su rivalutazione delle prove sono spesso inammissibili
- Nei reati fallimentari la valutazione della distrazione di somme può fondarsi su relazione e dichiarazioni del curatore: la documentazione difensiva deve essere idonea a distinguere chiaramente somme societarie da somme personali
- L'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. (continuazione/aggregazione tra fatti di bancarotta) può essere applicata senza formale contestazione dell'articolo quando risulti dall'impianto probatorio e sia più favorevole nella determinazione della pena
- La riconoscibilità dell'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale dipende anche dall'entità concreta del danno: importi rilevanti ostano al riconoscimento
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice di merito può valutare e indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti (anche negativi) e non è vincolato ad esaminare esaustivamente tutti i fattori dell'art. 133 cod. pen.
- Motivi di cassazione che ripropongono genericamente argomentazioni già disattese in grado di merito, senza specificità, rischiano l'inammissibilità
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