Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a ciascuno tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa per trasporto e detenzione in concorso di cocaina. I motivi di ricorso: (1) violazione di legge per mancata verifica puntuale delle cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. come condizione per ratificare l'accordo; (2) violazione processuale per omissione dell'avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza, della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa previsto dall'art.447 comma 1 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla riforma (D.Lgs.150/2022); (3) violazione processuale e sostanziale per mancato avviso, dopo la lettura del dispositivo, circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive ai sensi dell'art.545-bis c.p.p. e art.53 L.689/81, alla luce della riforma Cartabia; (4) (per SADIKU) violazione ex art.86 DPR 309/90 e difetto di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione, senza valutazione concreta della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte rigetta la maggior parte dei motivi e accoglie parzialmente il ricorso di SADIKU. In particolare: il primo motivo (art.129 c.p.p.) è dichiarato inammissibile per essere tra i motivi non impugnabili ai sensi dell'art.448 comma 2-bis; il Tribunale aveva comunque motivato in modo adeguato la mancata configurazione delle cause di non punibilità. I motivi relativi agli avvisi (art.447 e art.545-bis) sono ritenuti infondati: la Corte interpreta l'art.545-bis come norma riferibile al giudizio ordinario e non applicabile al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), e osserva che l'eventuale omissione dell'avviso nel decreto di fissazione integra una nullità di regime intermedio che doveva essere eccepita in udienza, cosa che non è avvenuta (decadenza/rito). Quanto al profilo sostanziale, la Corte ricorda che le parti possono concordare una pena sostitutiva e che il giudice esercita controlli di ammissibilità; nulla di pregiudizievole è provato dagli imputati. Fondato è invece il motivo proposto da SADIKU sull'espulsione ex art.86 DPR 309/90: la misura è stata disposta senza alcuna motivazione concreta sulla pericolosità sociale e senza verifica dei presupposti oggettivi, pertanto la sentenza è annullata e rinviata limitatamente a tale punto per consentire al giudice di merito la valutazione concreta. Per il resto i ricorsi sono respinti.
Norme richiamate
Il giudice del patteggiamento deve considerare le cause di non punibilità, ma le questioni relative a tali cause rientrano nei limiti dei motivi impugnabili previsti dall'art.448 c.2-bis; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, con motivazione sufficiente, che i presupposti non sussistessero
decreto di fissazione della udienza deve informare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa
L'avviso previsto dall'art.447 comma 1 trova applicazione nel procedimento di fissazione dell'udienza, ma la mancata indicazione costituisce una nullità di regime intermedio che va eccepita in udienza o si perde per decadenza
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto modifiche rilevanti (art.545-bis, estensione delle pene sostitutive fino a quattro anni, lavoro di pubblica utilità) che potenzialmente ampliano le misure alternative, ma le norme vanno interpretate in rapporto alla tipologia di procedimento (giudizio ordinario vs patteggiamento)
riferimenti testuali alla lettura del dispositivo e sentito il PM
La Corte interpreta l'art.545-bis comma 1 come norma applicabile al giudizio ordinario, dove il giudice, dopo lettura del dispositivo e sentito il PM, deve avvisare delle possibilità di conversione in sanzioni sostitutive; non è ritenuta applicabile automaticamente al procedimento di patteggiamento, che segue una disciplina autonoma
art.53 L.689/81
Individua le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte osserva che le parti possono concordare l'applicazione di tali misure nel patteggiamento e che il giudice deve verificare la loro ammissibilità
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la procedura ha garanzie e limiti propri, con contraddittorio in forma particolare e possibilità per le parti di proporre pene sostitutive
art.448 comma 2-bis cod.proc.pen.
Limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento; alcune questioni (es. certe viziologie) non sono ammissibili in cassazione ai sensi di questa disposizione
Regola l'espulsione del cittadino straniero nel contesto di reati di stupefacenti; la sua applicazione richiede una motivazione concreta sulla pericolosità sociale del condannato; la mancata valutazione in concreto costituisce vizio che legittima l'annullamento limitato della sentenza
art.178 lett.c), art.179, art.182 c.2 cod.proc.pen.
Regolano le nullità processuali: l'omissione dell'avviso ex art.447 è qualificata come nullità di regime intermedio (art.178 lett.c)), non assoluta, assoggettata al regime di relativity e suscettibile di decadenza se non eccepita in udienza ai sensi dell'art.182 c.2
Criteri di determinazione della pena nel giudizio ordinario; richiamato per sottolineare la differenza tra la determinazione discrezionale del giudice nel giudizio ordinario e la disciplina negoziale del patteggiamento
art.545-bis comma 2 cod.proc.pen.
Prevede i poteri officiosi del giudice rispetto alla scelta e alla determinazione di una pena sostitutiva quando l'accordo delle parti riguardi una misura sostitutiva; richiamata per affermare che, se le parti concordano su una misura sostitutiva, il giudice deve esercitare specifici controlli
Massime di principio
- La disciplina introdotta dall'art.545-bis c.p.p. relativa all'avviso sulle sanzioni sostitutive è essenzialmente riferibile al giudizio ordinario; il procedimento di patteggiamento segue una disciplina autonoma e non è automaticamente assoggettato agli obblighi informativi del giudizio ordinario
- Nel patteggiamento il controllo del giudice è limitato ai profili riconosciuti dall'art.448 c.2-bis c.p.p.; molte censure processuali possono risultare inammissibili se ricadono fuori dai motivi di impugnazione consentiti
- La mancata comunicazione/dell'avviso previsto dall'art.447 c.p.p. è una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore; la mancata eccezione comporta decadenza dalla contestazione in sede di impugnazione
- Le parti possono concordare l'applicazione di pene sostitutive nel patteggiamento; se lo fanno, il giudice ha il dovere di verificarne l'ammissibilità ed esercitare i poteri officiosi previsti (art.545-bis comma 2) per definire obblighi e prescrizioni
- L'applicazione di misure di sicurezza o di espulsione verso cittadini stranieri richiede una motivazione concreta e comparativa sulla pericolosità sociale; l'omissione di tale valutazione costituisce motivo fondato per annullamento limitato e rinvio
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