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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a ciascuno tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa per trasporto e detenzione in concorso di cocaina. I motivi di ricorso: (1) violazione di legge per mancata verifica puntuale delle cause di non punibilità ex art.129 c.p.p. come condizione per ratificare l'accordo; (2) violazione processuale per omissione dell'avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza, della facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa previsto dall'art.447 comma 1 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla riforma (D.Lgs.150/2022); (3) violazione processuale e sostanziale per mancato avviso, dopo la lettura del dispositivo, circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive ai sensi dell'art.545-bis c.p.p. e art.53 L.689/81, alla luce della riforma Cartabia; (4) (per SADIKU) violazione ex art.86 DPR 309/90 e difetto di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione, senza valutazione concreta della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte rigetta la maggior parte dei motivi e accoglie parzialmente il ricorso di SADIKU. In particolare: il primo motivo (art.129 c.p.p.) è dichiarato inammissibile per essere tra i motivi non impugnabili ai sensi dell'art.448 comma 2-bis; il Tribunale aveva comunque motivato in modo adeguato la mancata configurazione delle cause di non punibilità. I motivi relativi agli avvisi (art.447 e art.545-bis) sono ritenuti infondati: la Corte interpreta l'art.545-bis come norma riferibile al giudizio ordinario e non applicabile al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), e osserva che l'eventuale omissione dell'avviso nel decreto di fissazione integra una nullità di regime intermedio che doveva essere eccepita in udienza, cosa che non è avvenuta (decadenza/rito). Quanto al profilo sostanziale, la Corte ricorda che le parti possono concordare una pena sostitutiva e che il giudice esercita controlli di ammissibilità; nulla di pregiudizievole è provato dagli imputati. Fondato è invece il motivo proposto da SADIKU sull'espulsione ex art.86 DPR 309/90: la misura è stata disposta senza alcuna motivazione concreta sulla pericolosità sociale e senza verifica dei presupposti oggettivi, pertanto la sentenza è annullata e rinviata limitatamente a tale punto per consentire al giudice di merito la valutazione concreta. Per il resto i ricorsi sono respinti.

Norme richiamate

  • art.129 cod.proc.pen.

    Il giudice del patteggiamento deve considerare le cause di non punibilità, ma le questioni relative a tali cause rientrano nei limiti dei motivi impugnabili previsti dall'art.448 c.2-bis; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, con motivazione sufficiente, che i presupposti non sussistessero

  • art.447 cod.proc.pen.

    decreto di fissazione della udienza deve informare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

    L'avviso previsto dall'art.447 comma 1 trova applicazione nel procedimento di fissazione dell'udienza, ma la mancata indicazione costituisce una nullità di regime intermedio che va eccepita in udienza o si perde per decadenza

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto modifiche rilevanti (art.545-bis, estensione delle pene sostitutive fino a quattro anni, lavoro di pubblica utilità) che potenzialmente ampliano le misure alternative, ma le norme vanno interpretate in rapporto alla tipologia di procedimento (giudizio ordinario vs patteggiamento)

  • art.545-bis cod.proc.pen.

    riferimenti testuali alla lettura del dispositivo e sentito il PM

    La Corte interpreta l'art.545-bis comma 1 come norma applicabile al giudizio ordinario, dove il giudice, dopo lettura del dispositivo e sentito il PM, deve avvisare delle possibilità di conversione in sanzioni sostitutive; non è ritenuta applicabile automaticamente al procedimento di patteggiamento, che segue una disciplina autonoma

  • art.53 L.689/81

    Individua le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte osserva che le parti possono concordare l'applicazione di tali misure nel patteggiamento e che il giudice deve verificare la loro ammissibilità

  • art.444 e ss. cod.proc.pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la procedura ha garanzie e limiti propri, con contraddittorio in forma particolare e possibilità per le parti di proporre pene sostitutive

  • art.448 comma 2-bis cod.proc.pen.

    Limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento; alcune questioni (es. certe viziologie) non sono ammissibili in cassazione ai sensi di questa disposizione

  • art.86 DPR 309/1990

    Regola l'espulsione del cittadino straniero nel contesto di reati di stupefacenti; la sua applicazione richiede una motivazione concreta sulla pericolosità sociale del condannato; la mancata valutazione in concreto costituisce vizio che legittima l'annullamento limitato della sentenza

  • art.178 lett.c), art.179, art.182 c.2 cod.proc.pen.

    Regolano le nullità processuali: l'omissione dell'avviso ex art.447 è qualificata come nullità di regime intermedio (art.178 lett.c)), non assoluta, assoggettata al regime di relativity e suscettibile di decadenza se non eccepita in udienza ai sensi dell'art.182 c.2

  • art.133 cod.pen.

    Criteri di determinazione della pena nel giudizio ordinario; richiamato per sottolineare la differenza tra la determinazione discrezionale del giudice nel giudizio ordinario e la disciplina negoziale del patteggiamento

  • art.545-bis comma 2 cod.proc.pen.

    Prevede i poteri officiosi del giudice rispetto alla scelta e alla determinazione di una pena sostitutiva quando l'accordo delle parti riguardi una misura sostitutiva; richiamata per affermare che, se le parti concordano su una misura sostitutiva, il giudice deve esercitare specifici controlli

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art.545-bis c.p.p. relativa all'avviso sulle sanzioni sostitutive è essenzialmente riferibile al giudizio ordinario; il procedimento di patteggiamento segue una disciplina autonoma e non è automaticamente assoggettato agli obblighi informativi del giudizio ordinario
  • Nel patteggiamento il controllo del giudice è limitato ai profili riconosciuti dall'art.448 c.2-bis c.p.p.; molte censure processuali possono risultare inammissibili se ricadono fuori dai motivi di impugnazione consentiti
  • La mancata comunicazione/dell'avviso previsto dall'art.447 c.p.p. è una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore; la mancata eccezione comporta decadenza dalla contestazione in sede di impugnazione
  • Le parti possono concordare l'applicazione di pene sostitutive nel patteggiamento; se lo fanno, il giudice ha il dovere di verificarne l'ammissibilità ed esercitare i poteri officiosi previsti (art.545-bis comma 2) per definire obblighi e prescrizioni
  • L'applicazione di misure di sicurezza o di espulsione verso cittadini stranieri richiede una motivazione concreta e comparativa sulla pericolosità sociale; l'omissione di tale valutazione costituisce motivo fondato per annullamento limitato e rinvio

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