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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03783/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una causa di accertamento dei confini, rilascio di porzioni di terreno asseritamente occupate, accertamento dell'inesistenza di servitù e risarcimento danni tra proprietari di fondi confinanti e società coinvolte nell'occupazione. In appello la società ricorrente aveva dedotto che, avendo ceduto il proprio terreno a terzi nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe potuto rispondere solo pro quota e solo fino alla data della cessione, invocando il rilievo del trasferimento del bene in corso di causa. La Corte d'appello aveva però affermato che il trasferimento non rileva tra le parti ai sensi dell'art. 111 c.p.c., salvo eventuali rapporti interni tra venditore e acquirente. Con ricorso per cassazione principale la società ha censurato tale passaggio, ma lo ha fatto espressamente solo a fini 'cautelativi', per chiarire un profilo motivazionale che temeva potesse essere strumentalizzato in futuro. Con ricorso incidentale la controparte ha lamentato la violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che l'azione di regolamento di confini comprenderebbe anche il diritto alla restituzione del terreno libero da manufatti e quindi la demolizione delle opere insistenti sulla porzione illegittimamente occupata. Con un secondo motivo incidentale ha chiesto la modifica della statuizione sulle spese e la distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse, perché il motivo era proposto in via meramente ipotetica e non a tutela di un pregiudizio attuale e concreto. Ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso incidentale: l'azione di regolamento di confini può includere la restituzione della porzione di terreno indebitamente compresa nel fondo altrui, ma non implica automaticamente il potere di imporre la demolizione di opere, se non sia provato che tali opere siano state realizzate dalla parte convenuta. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo incidentale, nella parte relativa alle spese, perché non formulava una censura autonoma ma solo una richiesta conseguente all'eventuale accoglimento del primo motivo. Ha invece accolto la richiesta di correzione materiale della sentenza d'appello, integrando il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario per la quota spettante a una delle parti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. Sono stati altresì dati gli avvisi sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere attuale, concreto e personale; non è ammissibile un ricorso proposto per ottenere chiarimenti su questioni solo ipotetiche o meramente cautelative

  • art. 111 c.p.c.

    il trasferimento della res litigiosa in corso di causa non rileva, tra le parti del processo, nel senso prospettato dalla ricorrente principale; eventuali effetti restano nei rapporti interni tra alienante e acquirente

  • art. 950 c.c.

    l'azione di regolamento di confini può comprendere la restituzione della porzione di terreno indebitamente occupata, ma non comporta automaticamente il diritto alla demolizione delle opere senza prova che esse siano state realizzate dalla parte convenuta

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è sorretto da un interesse attuale e concreto, ma mira solo a prevenire possibili letture future di un passaggio motivazionale.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere prospettato come utilità giuridica immediata e non come esigenza di chiarimento astratto o preventivo.
  • Nel regolamento di confini la domanda di restituzione della porzione di terreno indebitamente compresa nel fondo altrui può costituire corollario dell'accertamento del confine e non integra domanda nuova, anche se formulata in corso di causa o in precisazione delle conclusioni.
  • L'azione di regolamento di confini non consente automaticamente di ottenere la demolizione di manufatti insistenti sulla zona contesa: occorre allegare e provare che tali opere siano state effettivamente realizzate dalla parte contro cui si agisce.
  • Una censura sulle spese è inammissibile quando si limita a prospettare una conseguenza dell'accoglimento di altro motivo e non contiene un'autonoma critica alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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