Cassazione Civile, Ordinanza n. 23363/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale perché ha rilevato che, a seguito della definizione agevolata e dell’annullamento in autotutela del diniego da parte dell’Agenzia, era venuto meno l’interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno d’imposta 2008, ai fini IRES, IRAP e IVA, con contestazione della non deducibilità di alcuni costi. In primo grado il ricorso della società era stato solo parzialmente accolto. In appello la commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello principale della società e rigettato quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo, da un lato, che i costi per prestazioni di servizi fossero sufficientemente documentati dai contratti prodotti e che l’Ufficio non avesse provato la simulazione o la mancata esecuzione delle prestazioni; dall’altro, che il costo derivante dal subentro in un contratto di leasing per beni strumentali fosse stato correttamente ammortizzato ai sensi dell’art. 108 TUIR. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto l’estinzione del processo per definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; l’Agenzia ha poi comunicato il diniego della domanda, ma successivamente ha dichiarato di avere annullato in autotutela il diniego e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
è richiamato dalla CTR per ritenere regolarmente eseguito l’ammortamento del costo derivante dal subentro nel contratto di leasing su beni strumentali
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
è la base normativa invocata dalla contribuente per chiedere l’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata della lite tributaria
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
norma processuale richiamata per la trattazione camerale senza intervento in presenza
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1
norma processuale richiamata per la trattazione camerale senza intervento in presenza
legge di conversione del decreto richiamato per la disciplina della trattazione camerale
legge di conversione del decreto richiamato per la disciplina della trattazione camerale
L. n. 119/2018
richiamata in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie
Massime di principio
- Quando la parte dimostra la sopravvenuta definizione agevolata della controversia e l’Amministrazione annulla in autotutela il diniego eventualmente opposto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale e incidentale, poiché viene meno l’interesse alla decisione.
- La definizione agevolata della lite tributaria, se perfezionata o comunque non più contrastata dall’Amministrazione per effetto di autotutela, incide direttamente sulla prosecuzione del processo, rendendo superflua la pronuncia sul merito della pretesa fiscale.
- Le spese seguono il criterio indicato dalla Corte in relazione all’estinzione, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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