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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26548/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa per detenzione e trasporto di 100 panetti di hashish per un peso complessivo di kg 10,60, in concorso ex art. 110 c.p., con riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e dell'aggravante dell'ingente quantità. Con ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sosteneva essere state riconosciute al coimputato, lamentando disparità di trattamento; 2) vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., in particolare sulla mancata prevalenza dell'attenuante speciale della collaborazione post factum ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 sulle aggravanti della recidiva e dell'ingente quantità. La Corte di merito aveva ritenuto che la collaborazione fosse già valorizzata dall'attenuante speciale e che vi fossero specifiche ragioni differenziatrici rispetto al coimputato, incluso il ruolo di organizzatore del trasporto e la maggiore capacità a delinquere desunta da ulteriori condotte illecite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta. Ha confermato che gli elementi posti a fondamento dell'attenuante speciale ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 non possono essere nuovamente utilizzati per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che richiedono elementi ulteriori. Ha inoltre ritenuto logica e non illogica la differenziazione rispetto al coimputato, valorizzando il ruolo più grave dell'imputato, l'organizzazione del trasporto, l'ulteriore episodio di trasporto e i contatti telefonici con più soggetti. Quanto al bilanciamento, ha confermato il giudizio di equivalenza tra attenuante speciale e aggravanti, evidenziando la gravità della recidiva e del fatto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 73, commi 1, 4 e 7, d.P.R. n. 309/1990

    la condotta di detenzione e trasporto di hashish integra il reato; l'attenuante speciale della collaborazione post factum ex comma 7 non può essere riutilizzata per le attenuanti generiche ed è oggetto di bilanciamento con le aggravanti

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato per l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente

  • art. 69 c.p.

    il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti può essere confermato quando la motivazione evidenzi in modo logico la prevalenza o equivalenza delle circostanze

  • art. 99, comma 4, terza ipotesi, c.p.

    la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è valorizzata come indice di maggiore professionalità nel traffico illecito e di maggiore disvalore

  • art. 133 c.p.

    la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretto da anche un solo elemento significativo

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    attenuante ad effetto speciale per collaborazione post factum, già valorizzata dalla corte di merito

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere fondate, senza specifici elementi ulteriori, sui medesimi fattori già valorizzati per riconoscere un'attenuante speciale ad effetto speciale, poiché ciò determinerebbe una duplicazione della medesima valutazione favorevole.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi significativi relativi alla gravità del fatto, al ruolo dell'imputato o alla personalità desumibile dalle condotte, senza necessità di esaminare analiticamente ogni parametro dell'art. 133 c.p.
  • Nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., la collaborazione post factum non è automaticamente prevalente sulle aggravanti, potendo essere valutata in equivalenza quando il disvalore del fatto, la recidiva e la gravità complessiva della condotta risultino prevalenti o comunque non recessivi.
  • La differenziazione del trattamento sanzionatorio tra concorrenti è legittima quando sia sorretta da specifiche ragioni fattuali, come un diverso ruolo organizzativo, una maggiore gravità della condotta o una più intensa capacità a delinquere.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre critiche già confutate con motivazione congrua e non manifestamente illogica dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

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