Cassazione Civile, Sentenza n. 34001/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione dell'utilizzo, nell'anno d'imposta 2017, di importi a credito IVA in compensazione orizzontale per complessivi €1.400.000,00, superiori al limite annuo di compensabilità previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 (limite di €700.000,00 ratione temporis); discussione se le eccedenze IVA infrannuali (crediti trimestrali) possano essere incluse nel monte annuo di compensabilità o siano assoggettate solo al limite trimestrale autonomo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 542/1999; ricaduta sanzionatoria ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 per l'uso eccedente in compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondato il principio affermato dalla Corte territoriale che escludeva l'applicazione del limite annuo ai crediti IVA infrannuali utilizzati in compensazione orizzontale. La Corte ha enunciato il principio secondo cui l'utilizzo dei crediti IVA trimestrali in compensazione orizzontale soggiace al limite annuale di cui all'art. 34 l. n. 388/2000 (e successivi innalzamenti), mentre il limite previsto dall'art. 8 D.P.R. n. 542/1999 opera solo nel trimestre di riferimento e non esclude l'applicazione del plafond annuo. La sentenza di merito impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000,00 euro, per ciascun anno solare
Fissa un plafond massimo annuale di compensabilità dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione orizzontale; applicabile anche ai crediti IVA infrannuali quando usati in compensazione orizzontale
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva
Disciplina la compensazione orizzontale cui si applica il limite annuale previsto dall'art. 34 l. n. 388/2000
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 241/1997
il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta
Storico riferimento al limite di compensazione; contestualizza l'intervento normativo successivo (art. 34 L. 388/2000) che ha fissato il nuovo plafond annuale
art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999
I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2
Prevede un limite di compensazione riferito alle eccedenze IVA infrannuali (trimestrali) applicabile nel periodo trimestrale di riferimento; non esclude tuttavia l'applicazione del limite annuo quando tali crediti sono usati in compensazione orizzontale
art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972
Stabilisce i requisiti per i contribuenti che possono chiedere rimborsi infrannuali o utilizzare la compensazione alternativa; il regime di art. 8 D.P.R. n. 542/1999 si applica ai soggetti che soddisfano tali requisiti
Norma che prevede la sanzione applicata dall'Ufficio per omesso versamento (30% nel caso di specie); la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione in presenza di norma sufficientemente chiara, esclusa l'eccezione di "incertezza normativa"
Giurisprudenza UE - Corte di Giustizia, sentenza Bimotor (C-211/16)
Conferma che un limite nazionale alla compensazione orizzontale di crediti IVA non è incompatibile con la direttiva IVA se il sistema nazionale consente comunque al soggetto passivo di recuperare l'intero credito entro un termine ragionevole; supporta la legittimità del plafond annuale
Massime di principio
- I crediti IVA infrannuali (es. trimestrali) utilizzati in compensazione orizzontale concorrono al limite annuo di compensabilità previsto dall'art. 34 L. n. 388/2000; pertanto l'uso in F24 di tali crediti può far raggiungere e superare il plafond annuale
- Il limite previsto dall'art. 8 D.P.R. n. 542/1999 ha portata trimestrale/autonoma e disciplina l'ammontare massimo compensabile nel trimestre, ma non esclude l'applicazione del limite annuo quando si procede a compensazioni orizzontali
- La compensazione verticale (credito IVA a scomputo di IVA a debito) non rientra nel plafond annuale e segue regole diverse (scomputo in liquidazione annuale o periodica a seconda dei casi)
- In caso di superamento del limite annuo il contribuente può riportare il credito residuo ai periodi successivi (anche mediante liquidazioni infrannuali o annuali) o, ove ricorrano i presupposti, chiedere il rimborso secondo le norme previste (art. 30 e art. 38-bis DPR 633/1972)
- La ragionevole incertezza interpretativa può incidere sull'applicabilità delle sanzioni, ma solo quando, al termine di un corretto procedimento interpretativo, persista un'inevitabile ambiguità normativa; non si ritiene che un dubbio risolvibile con la corretta interpretazione della norma esenti automaticamente dal regime sanzionatorio
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