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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17572/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società committente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice chiedendo la risoluzione per grave inadempimento di un contratto avente ad oggetto fornitura, installazione e avviamento di un alimentatore per pressa industriale, con restituzione dell'acconto versato e risarcimento del danno. La fornitrice, inizialmente contumace, si era poi costituita chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. In primo grado la domanda principale era stata respinta e, in accoglimento della riconvenzionale, il contratto era stato risolto per inadempimento della committente, con condanna della controparte alla restituzione dell'acconto. In appello la Corte territoriale aveva riformato solo il capo sulla risoluzione in danno della committente e sulla conseguente restituzione dell'acconto, ritenendo tardiva la riconvenzionale; aveva però confermato il rigetto della domanda originaria, ritenendo provato l'inadempimento della committente nel pagamento dell'acconto pattuito e non provato un accordo di riduzione dell'importo, nonché insussistente un grave inadempimento della fornitrice, anche per il carattere non essenziale del termine di consegna e per l'assenza di una formale diffida ad adempiere. Nel ricorso per cassazione la committente ha denunciato: 1) violazione dei limiti del giudicato interno, del principio dispositivo e del divieto di ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto eliminare la condanna alla restituzione dell'acconto perché non impugnata autonomamente e non dipendente dal capo riformato; 2) violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1457, 1460 e 2697 c.c., oltre a censure di motivazione, contestando la qualificazione del contratto, il mancato riconoscimento dell'accordo sulla riduzione dell'acconto, il rigetto della domanda di risoluzione per grave inadempimento della fornitrice e la valutazione sulla non essenzialità del termine; 3) violazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., insistendo sulla risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice e sul risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di restituzione dell'acconto era accessoria e conseguenziale alla domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.: una volta riformato il capo sulla risoluzione, veniva meno anche la condanna restitutoria, che ne costituiva effetto naturale. Ha poi respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione, così come l'apprezzamento sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e sulla essenzialità del termine ex art. 1457 c.c., sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/extrapetizione; la Corte non ravvisa violazione nei limiti devolutivi dell'appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno e devoluzione dell'impugnazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma parziale travolge anche i capi della sentenza dipendenti da quello riformato o cassato, ancorché non impugnati autonomamente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre i limiti del gravame; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre i limiti delle domande/eccezioni in appello.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio dispositivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive fa venir meno la causa delle prestazioni già eseguite e comporta le restituzioni; la domanda restitutoria è accessoria alla domanda di risoluzione.

  • art. 1454 c.c.

    La mancata diffida ad adempiere è valorizzata dal giudice di merito come elemento confermativo dell'assenza di un grave inadempimento della fornitrice.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici della motivazione.

  • art. 1457 c.c.

    L'essenzialità del termine di adempimento è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non rivalutabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è legittimamente opposta dalla parte che non abbia adempiuto a fronte dell'altrui inadempimento, ma il relativo apprezzamento presuppone una valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 1467 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno consequenziale alla risoluzione richiesta.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto non fosse un preliminare ma un contratto definitivo.

  • L. n. 1329/1965

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità del meccanismo di pagamento rateale/differito con la natura preliminare del contratto.

  • art. 166 c.p.c.

    La tardiva costituzione della convenuta rende esaminabili le sue difese solo nei limiti della valutazione della domanda attorea, non come autonoma riconvenzionale rituale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, la domanda di restituzione delle prestazioni già eseguite è accessoria e consequenziale alla domanda di risoluzione: se cade il capo sulla risoluzione, cade anche quello restitutorio dipendente.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e dell'essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede un apprezzamento fattuale del concreto equilibrio sinallagmatico e della sequenza degli adempimenti, che non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto, essendo precluso alla Corte di cassazione il riesame del merito.
  • La tardiva costituzione della parte convenuta può limitare la ritualità di una domanda riconvenzionale, ma le difese possono essere considerate ai fini della valutazione della fondatezza della domanda principale nei limiti consentiti dal processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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