Cassazione Civile, Ordinanza n. 20815/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di competenza è stato rigettato: la Corte ha confermato che non era radicata la competenza del Tribunale di Bari. In dispositivo ha dichiarato la competenza alternativa del Tribunale di Milano o del Tribunale di Trento, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bari la controparte chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per un trasporto internazionale di merci e al rimborso di una sanzione amministrativa irrogata in Svizzera al conducente per sovraccarico del mezzo, sanzione che la società attrice assumeva di aver anticipato. Il Tribunale di Bari si era dichiarato incompetente per territorio in favore del Tribunale di Milano. Con regolamento di competenza la ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, in sintesi: 1) che le domande erano connesse e che il convenuto non avrebbe validamente contestato la competenza di Bari rispetto a tutti i capi di domanda; 2) che la sede operativa di Adelfia e la residenza del legale rappresentante radicavano il foro ex art. 19 c.p.c., e che l'eccezione di incompetenza era irrituale perché non aveva espressamente negato l'esistenza di sedi secondarie nel circondario; 3) che il contratto era stato concluso ad Adelfia o comunque che la domanda avrebbe dovuto essere trattata come proposta dal vettore, con conseguente competenza del foro del luogo di conclusione/adempimento. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha qualificato il rimborso della sanzione non come credito aquiliano ma come credito di fonte contrattuale, derivante ex lege dal contratto di trasporto/spedizione; ha affermato che l'eccezione di incompetenza era stata ritualmente proposta e che, comunque, non risultava provata una sede secondaria dotata di rappresentanza institoria ad Adelfia; ha escluso che la mera residenza del legale rappresentante o l'esistenza di una 'unità locale' bastassero a radicare il foro ex art. 19 c.p.c.; ha infine ritenuto non provata la conclusione del contratto ad Adelfia, confermando la ricostruzione del Tribunale circa la conclusione a Milano. La Corte ha quindi dichiarato la competenza alternativa del Tribunale di Milano o del Tribunale di Trento e disposto la riassunzione.
Norme richiamate
La connessione invocata non ha giustificato il radicamento della competenza di Bari, perché le domande, pur entrambe ricondotte alla medesima fonte contrattuale, non hanno mutato l'esito sulla competenza territoriale.
L'obbligo del vettore di ottenere il rimborso della sanzione amministrativa è stato ricondotto a integrazione legale del contratto, e non a responsabilità aquiliana.
Applicato in via analogica per affermare che il committente/mandante deve tenere indenne l'esecutore delle spese sostenute nell'esecuzione del contratto.
Il foro generale delle persone giuridiche si radica nella sede legale, nella sede reale o, in alternativa, nello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio; non basta una mera unità operativa priva di rappresentanza institoria.
La sede reale è intesa come sede principale dei rapporti giuridici/degli affari.
La prova della preposizione di un rappresentante alla sede secondaria deve risultare per iscritto; in mancanza, la sede secondaria non radica il foro territoriale.
Richiamato solo come argomento presuntivo per escludere che, secondo la prassi commerciale, fosse il vettore a proporre il contratto di trasporto.
Usato come parametro del criterio di individuazione del foro territoriale contestato nella ricostruzione del luogo di conclusione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto o spedizione, il rimborso delle somme pagate dal vettore per sanzioni o esborsi imputabili al committente non configura, di regola, un credito aquiliano, ma un'obbligazione che deriva dal contratto e si integra ope legis.
- Quando più domande cumulate trovano titolo nello stesso rapporto contrattuale, il convenuto deve contestare in modo specifico il foro territoriale rispetto a ciascun capo di domanda; tuttavia, se l'eccezione di incompetenza è complessivamente formulata e investe i criteri di collegamento rilevanti, essa può ritenersi ritualmente proposta.
- Ai fini dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale delle persone giuridiche si radica non solo nella sede legale, ma anche nella sede reale o in una sede secondaria solo se vi sia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; la mera operatività locale o l'esistenza di un'unità locale non bastano.
- La residenza anagrafica del legale rappresentante non equivale, di per sé, a preposizione alla sede secondaria e non è sufficiente a radicare il foro territoriale della società.
- La prova della sede secondaria rilevante per la competenza territoriale deve essere concreta e documentale; in difetto, prevale il foro della sede legale o quello della sede reale risultante dagli atti.
- La conclusione del contratto deve risultare dagli atti in modo diretto o quantomeno univoco; in mancanza di prova, non può attribuirsi rilievo alla tesi della parte che invochi un diverso luogo di perfezionamento del contratto per radicare la competenza.
- La qualificazione della fonte dell'obbligo e la ricostruzione del foro competente sono questioni che il giudice di legittimità può scrutinare verificando la coerenza tra allegazioni, prove documentali e criteri legali di collegamento.
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