Cassazione Civile, Ordinanza n. 17471/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una medico libero professionista aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del giudice delegato del Tribunale di Roma. Quel decreto aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII, fondata su un piano di durata pari a diciassette anni. La ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 77 CCII in tema di rapporti tra controllo di fattibilità giuridica ed economica, lamentando in sostanza la valutazione di inammissibilità/ostatività attribuita alla lunga durata del piano. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla decisione; la controricorrente ha accettato e aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 4, c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, precisando che tale misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Non vi è stata quindi decisione nel merito del motivo di ricorso.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla verifica di fattibilità giuridica ed economica della proposta; la Corte non entra nel merito per sopravvenuta rinuncia.
Norma richiamata per qualificare la proposta di concordato minore oggetto del procedimento originario.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia è stata ritualmente depositata dalla ricorrente.
In presenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, esclude la condanna del rinunciante e consente la declaratoria di estinzione senza statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo limitato a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dalla parte ricorrente e accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non segue la condanna alle spese del rinunciante e il giudice può disporre la compensazione delle spese.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato analogicamente a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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