Cassazione Civile, Ordinanza n. 26736/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Comune aveva eseguito, ai sensi della disciplina ambientale, interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica su un immobile di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 188.580,81. In sede di verifica del passivo aveva ottenuto un’ammissione solo parziale: euro 72.210,07 in prededuzione, mentre l’ulteriore importo di euro 116.370,74 risultava già ammesso tempestivamente al chirografo. Con l’opposizione e poi con il ricorso per cassazione il Comune sosteneva che la successiva vendita dell’immobile in sede concorsuale costituisse fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la prededuzione dell’intero credito, perché le opere avrebbero incrementato l’appetibilità e il valore del bene; lamentava inoltre l’omessa pronuncia sulla domanda di interessi sulle somme ammesse e la violazione della regola di soccombenza sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sul fatto sopravvenuto sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., perché la vendita dell’immobile era stata già presa in esame dal giudice di merito e la doglianza si risolveva in una contestazione del materiale istruttorio. Nel merito, ha escluso che la vendita successiva potesse trasformare la domanda originaria di ammissione al passivo né superare il giudicato endofallimentare formatosi sulla domanda tempestiva: è ammissibile la domanda tardiva solo se diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella già esaminata, non potendo riproporsi un credito già escluso o già ammesso con diversa graduazione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sugli interessi, perché il ricorrente non aveva allegato di avere riproposto la relativa domanda in sede di opposizione. Infine, è stata ritenuta corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio non ricorre quando il fatto storico è stato espressamente esaminato dal giudice di merito
le spese seguono la soccombenza; solo la parte integralmente vittoriosa non può esserne gravata
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione nel passivo fallimentare
art. 111, ultimo comma, l. fall.
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione e collocazione del credito
richiamato dal ricorrente e rilevante per la disciplina delle domande di ammissione al passivo
richiamato dal ricorrente quale base degli interventi ambientali eseguiti
indica gli interventi eseguiti d’ufficio dal Comune per la messa in sicurezza e bonifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su circostanze che il giudice di merito abbia espressamente considerato; una critica rivolta alla valutazione delle prove o alle argomentazioni del giudice non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
- La proposizione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo è ammissibile solo se la domanda è diversa, per petitum e causa petendi, da quella già esaminata in via tempestiva; la sopravvenienza di un fatto non basta, di per sé, a riqualificare un credito già oggetto di giudicato endofallimentare.
- Il giudicato formatosi sulla domanda tempestiva di insinuazione al passivo preclude la riproposizione, in via tardiva, dello stesso credito o di una sua parte già esclusa o già ammessa con diversa collocazione, salvo che intervenga un effettivo mutamento della domanda in senso sostanziale.
- Ai fini della prededuzione, non è sufficiente allegare che le spese sostenute abbiano indirettamente favorito la successiva vendita del bene; occorre che il titolo del credito e la domanda di ammissione risultino autonomamente e specificamente diversi rispetto a quelli già esaminati.
- In tema di spese di lite, il principio di soccombenza consente la condanna della parte non integralmente vittoriosa; il controllo di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte pienamente vittoriosa.
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