Cassazione Civile, Ordinanza n. 04938/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società che aveva conferito alcuni complessi immobiliari in un fondo comune di investimento immobiliare chiuso ricevendo in cambio quote del fondo, di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, riqualificata l'operazione come conferimento immobiliare ordinario, aveva applicato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria anziché il regime agevolato previsto per gli apporti di una pluralità di immobili prevalentemente locati ai fondi immobiliari chiusi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva confermato il favore al contribuente ritenendo che il fondo fosse legittimamente operativo e che il comportamento della società fosse improntato a correttezza e buona fede. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato in modo reale i requisiti dell'agevolazione, in particolare la pluralità effettiva degli investitori e l'adeguatezza patrimoniale minima del fondo; 2) violazione dell'art. 8, comma 1-bis, d.l. 351/2001 e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte della contribuente, dei requisiti agevolativi alla data dell'atto; 3) violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, perché la CTR avrebbe valorizzato correttezza e buona fede e non la reale causa del negozio, che secondo l'Ufficio era un trasferimento immobiliare ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente sussistente un vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR, perché il giudice di merito non aveva spiegato l'iter logico-giuridico seguito e aveva omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Ufficio sulla prova dei requisiti richiesti per il trattamento fiscale agevolato, in particolare sulla pluralità degli investitori e sul capitale minimo del fondo. Ritenuto fondato il vizio motivazionale, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma utilizzata dall'Ufficio per riqualificare l'operazione negoziale ai fini dell'imposta di registro
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 351/2001
prevede il regime fiscale agevolato per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto
richiamato quale disposizione che disciplina i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
art. 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998
definisce il fondo comune di investimento come patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori e suddiviso in quote
richiamato per i requisiti autorizzativi e patrimoniali delle società di gestione del risparmio
invocato per sostenere che la contribuente non aveva provato i presupposti del regime agevolato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato nel terzo motivo per contestare il riferimento a correttezza e buona fede da parte del giudice di merito
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando il giudice di merito enuncia conclusioni ma omette di indicare in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito e non si confronta con le specifiche contestazioni delle parti.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre anche quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente il controllo sulla ratio decidendi perché priva di un reale esame degli elementi decisivi della controversia.
- Nel contenzioso sul regime agevolato degli apporti a fondi immobiliari chiusi, deve essere verificato in modo puntuale il possesso, alla data dell'atto, dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, inclusi la pluralità degli investitori e i requisiti patrimoniali del fondo.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su affermazioni generiche di correttezza o buona fede senza accertare i presupposti normativi del beneficio fiscale, la decisione è esposta a cassazione per difetto di motivazione o per errata applicazione della disciplina tributaria.
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