Cassazione Civile, Ordinanza n. 22509/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento penale per molestia o disturbo alle persone, nel quale la persona offesa si era costituita parte civile contro due imputati. Dopo la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta oblazione e il successivo rinvio ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la Corte d'appello di Ancona, in un primo giudizio di rinvio, aveva rigettato la domanda risarcitoria; tale decisione era stata poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione civile. Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha accolto la domanda e ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento di euro 3.000 oltre accessori. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: con il primo denunciavano nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; con il secondo violazione dell'art. 116 c.p.c. per arbitraria valutazione delle prove; con il terzo violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per mancata corretta applicazione dei criteri della responsabilità aquiliana; con il quarto violazione dell'art. 622 c.p.p. e degli artt. 2043 e 2697 c.c. per omesso autonomo accertamento dei fatti; con il quinto violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in tema di prova presuntiva. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio non aveva svolto la richiesta valutazione concreta, autonoma e analitica degli elementi probatori, ma si era limitato a formule generiche e apodittiche, senza indicare quali atti fossero stati esaminati, secondo quali criteri e con quale percorso logico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi e demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza di rinvio era solo apparente: il giudice territoriale non aveva proceduto a un autonomo e concreto esame degli elementi probatori disponibili, limitandosi a formule generiche sulla sussistenza delle condotte illecite e del danno.
Norme richiamate
la sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente integra nullità della decisione o del procedimento
la motivazione apparente è deducibile come vizio di nullità della sentenza
il giudice deve valutare le prove secondo i criteri legali e non in modo arbitrario o apodittico
in sede civile va accertata in modo autonomo la sussistenza dell'illecito aquiliano e del danno
nel rinvio ai soli effetti civili il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti rilevanti per la responsabilità civile
resta fermo l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria
la prova per presunzioni richiede il rispetto del relativo procedimento logico e non può essere sostituita da affermazioni generiche
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto
le parti hanno potuto depositare memorie nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio seguito a cassazione ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p., il giudice di merito deve compiere un accertamento autonomo, concreto e analitico dei fatti e delle prove, senza limitarsi a richiamare in modo generico gli atti del processo penale.
- La motivazione è solo apparente quando la decisione afferma la sussistenza o l'insussistenza delle condotte contestate senza indicare quali prove siano state valutate, con quali criteri e attraverso quale percorso logico-giuridico.
- La prova dell'illecito aquiliano e del danno non può essere desunta da affermazioni apodittiche o da formule generiche sulla plausibilità dei fatti; occorre un effettivo giudizio critico sugli elementi probatori disponibili.
- Laddove il giudice faccia ricorso a presunzioni, deve esplicitare il procedimento inferenziale e rispettare i requisiti della prova presuntiva, non potendo sostituire il ragionamento probatorio con mere congetture.
- Quando il vizio di motivazione apparente assorbe tutti gli altri motivi di ricorso, questi ultimi restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel merito.
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