Cassazione Civile, Ordinanza n. 13969/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di irrogazione di sanzioni per tardiva emissione della fattura relativa alla cessione di un immobile, nell'ambito di una compravendita sottoposta a condizione sospensiva legata all'integrale pagamento del prezzo entro quattro mesi dalla stipula. In sede di legittimità era stato rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendosi che il momento impositivo coincidesse con il rogito notarile e non con il pagamento del prezzo, con esclusione del giudicato esterno invocato dalla contribuente e declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso sul merito. Con il ricorso per revocazione la società deduce tre errori di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.: 1) errore nel rigetto dell'eccezione di giudicato esterno, sostenendo che due precedenti sentenze di merito riguardassero le stesse parti o comunque il medesimo rapporto e che dovesse operare anche un'efficacia riflessa del giudicato; 2) errore nella dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso, perché la Cassazione avrebbe male percepito la qualificazione del contratto come vendita con riserva di proprietà invece che come compravendita con condizione sospensiva; 3) errore nella dichiarata inammissibilità del secondo motivo, perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto esistente una motivazione del giudice di appello che la ricorrente assumeva invece del tutto assente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fossero errori percettivi, ma soltanto contestazioni su valutazioni giuridiche già affrontate nella precedente ordinanza: il giudicato esterno era stato escluso per la diversità delle parti e degli atti impositivi; la qualificazione dell'operazione economica come equivalente a una vendita con riserva di proprietà era una ricostruzione giuridica, non un errore di fatto; e anche la censura sulla motivazione della sentenza di appello attaccava una valutazione giuridica, non una svista materiale. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Rende esperibile la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto.
L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, non una diversa valutazione giuridica o interpretativa.
art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato dalla parte ricorrente come norma applicata alla fatturazione nella compravendita, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione nella decisione sulla revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una sentenza della Cassazione sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, o sull'inesistenza di un fatto positivamente risultante, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che investa la qualificazione giuridica di un rapporto, la lettura della ratio decidendi o la valutazione della motivazione della sentenza impugnata: in tali casi la doglianza riguarda un errore di giudizio, non percettivo.
- Il giudicato esterno può essere escluso quando i precedenti richiamati non presentino identità delle parti o dell'atto impugnato; la deduzione di un'efficacia riflessa del giudicato richiede una pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico e non può essere fatta valere come mero errore di fatto.
- Ai fini della revocazione, l'errore denunciato deve essere immediatamente rilevabile, decisivo e idoneo a mutare l'esito della decisione; se la questione attiene a una valutazione giuridica già discussa, il rimedio è inammissibile.
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