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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11376/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di una espropriazione immobiliare, all’esito di una vendita senza incanto, un immobile veniva aggiudicato a una società offerente. Nel verbale il professionista delegato qualificava l’aggiudicazione come "provvisoria, sino all’emissione del decreto di trasferimento" e disponeva il versamento del saldo prezzo in dodici rate mensili secondo l’avviso di vendita; l’offerta della società aggiudicataria prevedeva il pagamento in dodici rate decorrenti dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva. La società, ritenendo che il termine per il pagamento non fosse ancora decorso in mancanza di una successiva conferma o definitività dell’aggiudicazione, chiese la revoca della propria offerta. Il giudice dell’esecuzione dichiarò invece la decadenza dall’aggiudicazione e acquisì la cauzione. La società propose opposizione agli atti esecutivi, respinta dal tribunale; quindi ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 587 c.p.c. e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che il termine per il saldo prezzo decorresse dalla notificazione dell’aggiudicazione definitiva e che, essendo mancata una tale definitività, la decadenza era illegittima; 2) omesso esame di un preteso fatto decisivo, consistente in una prassi del tribunale per cui le aggiudicazioni sarebbero state non automaticamente definitive ma soggette a successiva convalida del giudice, fatto che secondo la ricorrente avrebbe giustificato quantomeno la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella vendita senza incanto, non esiste una vera distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva: l’aggiudicazione è ontologicamente stabile e definitiva, salvo i rimedi previsti dalla legge (inadempimento nel pagamento del saldo prezzo o sospensione ex art. 586 c.p.c.). La formula usata nel caso concreto doveva essere letta come riferimento alla possibile revoca dell’aggiudicazione, non come necessità di un ulteriore provvedimento confermativo. Il termine per il pagamento del saldo prezzo decorre dalla conoscenza dell’aggiudicazione, conoscenza che nel caso si era avuta in sede di gara. Poiché la ricorrente non aveva versato alcuna rata entro il termine, la decadenza era corretta. È stato respinto anche il richiamo alla buona fede, escluso dalla chiarezza della disciplina e dalla comunicazione del delegato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a censurare la mancata compensazione delle spese: tale scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; inoltre, una prassi contra legem non è idonea a fondare un legittimo affidamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.c.

    Il mancato pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio comporta la decadenza dell’aggiudicatario; nel pagamento rateale, basta anche il mancato versamento di una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza.

  • art. 586 c.p.c.

    La sospensione della vendita è richiamata come eventuale causa di caducazione dell’aggiudicazione, ma non come conferma successiva necessaria dell’aggiudicazione nella vendita senza incanto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una questione sulla compensazione delle spese.

  • artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

    Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede non è stato accolto, perché la disciplina dell’aggiudicazione e del termine di pagamento è chiara e non lascia spazio a un diverso affidamento.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e di accelerare la definizione del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per giustificare la non necessità di integrare il contraddittorio in presenza di ricorso prima facie infondato o inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per la misura del contributo unificato richiamato nel calcolo dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nella vendita forzata senza incanto l’aggiudicazione è, di regola, definitiva sin dal suo perfezionamento, e non richiede una successiva convalida o conferma del giudice dell’esecuzione.
  • La qualificazione impropria dell’aggiudicazione come "provvisoria" non vale a introdurre un regime di sospensione della decorrenza del termine per il saldo prezzo, se la legge non lo prevede.
  • Il termine per il pagamento del saldo prezzo in espropriazione immobiliare ha natura perentoria e sostanziale; la sua inosservanza determina la decadenza dell’aggiudicatario, con acquisizione della cauzione nei casi previsti.
  • Nel pagamento rateale del prezzo, il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di grazia legale è sufficiente a integrare la decadenza dall’aggiudicazione.
  • I doveri di buona fede e correttezza non possono essere invocati per eludere una disciplina legale chiara e univoca, né una prassi contra legem può fondare un affidamento meritevole di tutela.
  • La decisione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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