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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28010/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a un allevatore una sanzione amministrativa per avere commercializzato un vitello al quale erano state somministrate sostanze non autorizzate, in particolare desametasone. Nei gradi di merito l'opposizione era stata rigettata; la corte territoriale aveva ritenuto accertato che l'animale presentasse residui del farmaco superiori al limite consentito, che la somministrazione fosse avvenuta senza prescrizione veterinaria e senza annotazione nel registro previsto dalla normativa. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata l'errata applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006: il ricorrente sosteneva che la mancata annotazione nel registro di cui all'art. 15 del medesimo decreto avrebbe dovuto assorbire ogni altro profilo contestato e ricondurre la condotta alla violazione formale meno grave; inoltre contestava la necessità della prescrizione veterinaria, affermando di detenere legittimamente il farmaco previa autorizzazione all'acquisto e secondo prescrizioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che i fatti accertati e non contestati integravano la commercializzazione di un animale sottoposto a trattamento illecito: somministrazione di sostanza in quantità superiore al consentito, senza prescrizione veterinaria e non annotata nel registro. La mancata annotazione, quale violazione formale meno grave, non assorbe la più grave condotta di somministrazione di sostanze non autorizzate e commercializzazione dell'animale trattato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ritenendo corretta la sussunzione della condotta nell'illecito previsto dall'art. 14, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006. Ha escluso che la sola omissione dell'annotazione nel registro ex art. 15 potesse assorbire o degradare la contestazione, poiché risultavano anche la somministrazione di desametasone in quantità superiore al limite e l'assenza di prescrizione veterinaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006

    Vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito; la somministrazione di sostanze in quantità superiore al consentito e senza prescrizione veterinaria integra la condotta vietata.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2006

    Prevede l'obbligo di annotazione della somministrazione del farmaco nel registro; la sua violazione ha carattere formale e non assorbe la più grave violazione sostanziale di cui all'art. 14.

  • art. 1, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 158 del 2006

    "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti"

    Definisce il trattamento illecito, ricomprendendo l'uso di sostanze autorizzate fuori dai fini o dalle condizioni previste dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità amministrativa per commercializzazione di animali trattati, la presenza di residui di farmaco oltre i limiti consentiti, unita all'assenza di prescrizione veterinaria, è sufficiente a integrare la condotta vietata dalla norma sostanziale.
  • La mancata annotazione della somministrazione nel registro previsto dalla disciplina di settore costituisce una violazione autonoma e meno grave, ma non può neutralizzare una contestazione che comprenda anche elementi sostanziali di trattamento illecito e commercializzazione dell'animale.
  • Quando i fatti accertati in merito alla somministrazione, alla quantità del farmaco e alla successiva commercializzazione non sono specificamente contestati, il giudice di legittimità può ritenere corretta la sussunzione giuridica operata dal giudice di merito.
  • Per escludere la sanzione più grave non basta invocare la regolarità formale di taluni adempimenti se la condotta concreta realizza, in fatto, un uso di sostanze non autorizzate o fuori dalle condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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