Ordinanza n. 3270/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 19/4/2021 n. 2465
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Campania n. 2465/2021, nonché mancata esecuzione da parte del commissario ad acta nominato nel giudizio originario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania del 19 aprile 2021, n. 2465, nella parte in cui il Ministero della Giustizia non aveva corrisposto le spese di lite liquidate in euro 200,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Il TAR ha rilevato che, nel giudizio originario, in caso di mancata ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Ha quindi ritenuto che le doglianze relative all'omessa esecuzione non potessero essere riferite direttamente all'amministrazione, ormai sostituita nell'attività esecutiva, ma dovessero essere qualificate come reclamo contro l'operato omissivo del commissario ad acta. Il ricorso è stato interpretato in tal senso in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali. Il giudice ha inoltre rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della medesima legge, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, senza pronunciarsi definitivamente sui profili processuali, di merito o sulle spese. Ha ritenuto che la sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 si applichi anche alle fasi incidentali del giudizio di ottemperanza, comprese quelle concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta. Il ricorso è stato provvisoriamente conservato e qualificato come reclamo avverso l'omessa esecuzione del commissario, ma ogni ulteriore valutazione è stata rinviata sino alla scadenza del biennio di sospensione.
Norme richiamate
«l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»
Il giudizio di ottemperanza riguarda l'inadempimento o l'elusione imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di ottemperanza.
art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.
«le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»
Gli atti o le omissioni del commissario ad acta sono sottoposti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della l. n. 89/2001 e si applica anche alle fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative all'omessa o inesatta esecuzione devono essere rivolte contro l'operato del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, e non contro l'amministrazione sostituita.
- Il giudice può conservare gli effetti processuali dell'atto introduttivo qualificando un ricorso per ottemperanza come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario ad acta, quando tale riqualificazione consenta di preservare la funzione sostanziale del mezzo di tutela.
- La sospensione dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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