Cassazione Penale, Sentenza n. 11012/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della decisione di recuperare e acquisire al fascicolo dibattimentale le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa Santaguida Luca ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., per presunta carenza di confronto con le doglianze difensive e per uso di testimonianze indirette non verbalizzate; 2) contestazione della ritenuta responsabilità a titolo di concorso morale (art. 110 c.p.) per i capi a), b) e c), con la doglianza che la mera presenza del Melluso sul luogo del fatto e la sua fuga non possono integrare partecipazione criminosa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge circa la valutazione della credibilità della persona offesa (movente ritenuto sproporzionato, incongruenze della dinamica, assenza di altre prove, e per il capo d) affidamento esclusivo alle dichiarazioni della persona offesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato in relazione al primo motivo e privo di specificità per gli altri. Sulla prima censura la Corte ha confermato la corretta applicazione dell'art. 500, comma 4 c.p.p.: sussistevano elementi concreti di pressione/intimidazione (modalità intimidatorie del fatto, allontanamento del teste, comportamento in dibattimento incoerente rispetto alle dichiarazioni rese in indagine, annotazioni di servizio del tenente Domizi). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito: la frase pronunciata da Melluso prima degli spari e la sua omissione di reazione sono state ritenute contributo esteriore idoneo a rafforzare/agevolare l'azione del coimputato, giustificando la responsabilità per concorso morale. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non specifiche le censure e ha confermato che la valutazione di credibilità è devoluta ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente motivata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 500 cod. proc. pen., comma 4
Consente l'acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni rese dal teste in precedenza se vi sono elementi concreti, precisi e significativi che facciano ritenere che il teste sia stato sottoposto a pressioni o intimidazioni; tali elementi possono derivare sia da circostanze estrinseche (annotazioni di servizio, allontanamento, esternazioni di terzi) sia dal comportamento e dalla incoerenza della deposizione in dibattimento.
Riferita come aggravante contestata; nel caso i giudici di merito hanno ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, con conseguente riequilibrio della pena.
Disciplina il concorso di persone nel reato: per configurare la partecipazione è necessario un contributo esteriore idoneo e apprezzabile che rafforzi il proposito criminoso o agevoli l'opera degli altri; anche omissioni o comportamenti che dimostrino condivisione possono essere valutati come contributo.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso di cassazione, tra cui condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorso infondato o colposo.
Massime di principio
- L'art. 500, comma 4, c.p.p. ammette le dichiarazioni predibattimentali quando esistono elementi concreti e significativi di intimidazione: non è richiesto un unico tipo di prova ma si possono valutare insieme atteggiamenti del teste in dibattimento, annotazioni di polizia e comportamenti quali l'allontanamento dal luogo.
- La mera presenza sul luogo del reato non esclude automaticamente la responsabilità per concorso: atti o parole che rafforzano il proposito criminoso o omissioni rilevanti (non impedire l'azione) possono costituire contributo apprezzabile ai sensi dell'art. 110 c.p.
- La valutazione della credibilità delle prove e la scelta tra versioni contrastanti sono in primo luogo compito dei giudici di merito; la Cassazione sindaca solo la congruità, logicità e completezza della motivazione, non il merito probatorio.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità; censure generiche o prive di puntuali indicazioni sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale sono destinati al rigetto per mancata specificità.
- I ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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