Cassazione Civile, Sentenza n. 15721/2020 del 23/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per maggiori imposte relative agli anni 2008 e 2009, emessi nei confronti di una società che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale e delle sue socie. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso in senso favorevole al fisco; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 5 luglio 2017, riformò la decisione e annullò gli avvisi, ritenendo territorialmente incompetente l’ufficio di Milano, poiché la sede amministrativa effettiva delle società risultava in provincia di Bolzano. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due dedusse violazione delle norme processuali sulla competenza e sul procedimento tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito e avesse pronunciato nel merito. Con il terzo motivo dedusse violazione della disciplina sul domicilio fiscale e sulla competenza degli uffici, sostenendo che fosse competente l’ufficio di Milano, luogo della sede legale indicata dalle società. Le società resistenti eccepirono inoltre il giudicato interno sull’annullamento della ripresa IVA, assumendo che tale statuizione della decisione di primo grado non fosse stata impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non pertinenti alla decisione impugnata: la CTR non aveva dichiarato incompetente il giudice tributario, ma aveva esaminato il merito e annullato gli avvisi per ritenuta incompetenza territoriale dell’ufficio emittente. Ha respinto l’eccezione di giudicato interno sull’IVA, poiché la CTR aveva annullato l’accertamento nel suo complesso per incompetenza dell’ufficio e aveva assorbito le altre questioni, comprese quelle relative alle diverse imposte. Ha accolto il terzo motivo: per individuare la competenza territoriale dell’ufficio rileva il domicilio fiscale determinato secondo la legge, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale coincide, in primo luogo, con il Comune della sede legale; nel caso concreto, il domicilio fiscale indicato dalle società coincideva con la sede legale a Milano. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, prevede la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
La competenza territoriale dell’ufficio che emette l’accertamento si determina in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato, riferito alla data di presentazione, o di scadenza per la presentazione, della dichiarazione.
art. 58, comma 3, D.P.R. 600/1973
In base alle norme citate, non appare possibile ritenere che sia incompetente l’Ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trovi il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, dovendo intendersi per domicilio fiscale quello nel Comune, individuato ai sensi dell’art. 58 cit., e coincidente con il luogo in cui è la sede legale, o, in mancanza, la sede amministrativa, o, in ulteriore subordine, una sede secondaria o una stabile organizzazione.
Per gli enti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale va individuato secondo un ordine: Comune della sede legale, in mancanza della sede amministrativa e, ulteriormente, della sede secondaria o della stabile organizzazione.
A sua volta l’art. 59 cit. prevede che “L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa”.
L’amministrazione finanziaria può derogare ai criteri ordinari di individuazione del domicilio fiscale, stabilendolo nel Comune in cui il soggetto svolge continuativamente l’attività principale o, per gli enti, nel Comune della sede amministrativa.
Come è stato rilevato, ” in tema di accertamento delle imposte sul reddito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 e 60, le società non solo devono trasmettere all’Ufficio delle imposte copia delle deliberazioni che modificano l’atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione delle variazioni dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale comunicazione, è valido l’avviso di accertamento che proviene dall’Ufficio competente per l’ambito territoriale in cui risulta ab origine ubicata la società” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16723 del 27/07/2007).
La società deve comunicare le variazioni della sede legale o amministrativa; se non lo fa, resta valido l’avviso emesso dall’ufficio territorialmente competente in base all’ubicazione originaria della società.
Come è stato rilevato, ” in tema di accertamento delle imposte sul reddito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 e 60, le società non solo devono trasmettere all’Ufficio delle imposte copia delle deliberazioni che modificano l’atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione delle variazioni dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale comunicazione, è valido l’avviso di accertamento che proviene dall’Ufficio competente per l’ambito territoriale in cui risulta ab origine ubicata la società” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16723 del 27/07/2007).
In combinato disposto con l’art. 36, la norma comporta per le società l’onere di comunicare le variazioni dell’indirizzo della sede legale o amministrativa; in difetto, l’accertamento dell’ufficio competente in base alla sede originaria è valido.
Nel caso in esame, quindi, sussisteva la competenza della C.t.p. di Milano per l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio delle entrate milanese, nonchè la competenza della C.t.r. della Lombardia sull’appello delle decisioni della C.t.p. di Milano.
La competenza delle commissioni tributarie provinciali è collegata alla circoscrizione in cui ha sede l’ufficio convenuto; la commissione tributaria regionale decide le impugnazioni delle commissioni provinciali comprese nella propria circoscrizione.
art. 5, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 3, “3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5”.
Se il processo viene riassunto nei termini previsti, la pronuncia della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile sia l’incompetenza dichiarata sia la competenza del giudice indicato.
I motivi di ricorso, quindi, sono eccentrici rispetto alla decisione del giudice di appello, che non contiene una dichiarazione di incompetenza, bensì di accoglimento nel merito dell’appello delle società contribuenti.
La Corte ha rilevato che le censure processuali basate sulla pretesa dichiarazione di incompetenza non colpivano la statuizione effettiva della CTR, che aveva deciso nel merito sull’incompetenza dell’ufficio.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate che emette l’avviso di accertamento si determina in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale si individua, in ordine, nel Comune della sede legale, in mancanza in quello della sede amministrativa e, in ulteriore subordine, nel Comune della sede secondaria o della stabile organizzazione.
- L’amministrazione finanziaria può stabilire in deroga il domicilio fiscale nel Comune in cui il soggetto svolge continuativamente la principale attività o, per gli enti, nel Comune della sede amministrativa.
- La società che non comunica le variazioni dell’indirizzo della sede legale o amministrativa non può fondare l’invalidità dell’accertamento sulla difformità tra la sede indicata e quella effettiva: resta valido l’avviso emesso dall’ufficio competente per l’ubicazione originaria risultante all’amministrazione.
- Una censura per violazione delle regole processuali sulla competenza è inammissibile quando presuppone una dichiarazione di incompetenza che la sentenza impugnata non contiene e non si confronta con la sua effettiva ratio decidendi.
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