Sentenza n. 451/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) - della ordinanza n. 28 dell'11 marzo 2025, notificata in data 20 marzo 2025, con la quale il Responsabile del Settore 2 del Comune di Cava De' Tirreni, richiamato l'art. 31 del d.P.R. n. 380/01, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione del “corpo scala in c.a. a servizio del sottotetto di proprietà”. b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un corpo scala esterno in cemento armato a servizio del sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo anzitutto che essa costituisse una duplicazione della precedente ordinanza demolitoria del 2018 e violasse il principio del ne bis in idem, poiché la scala sarebbe già stata presente al momento del primo sopralluogo e già sanzionata. Ha inoltre dedotto che l'opera fosse interna o comunque ricompresa nel fabbricato preesistente, priva di autonoma funzionalità e di significativa incidenza sulla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, con natura pertinenziale. Infine, ha lamentato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e un deficit motivazionale dell'ordinanza. Il fabbricato ricade in zona paesaggisticamente vincolata; l'ordinanza impugnata dava atto che l'abuso era stato realizzato entro il 2013.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem perché la precedente ordinanza del 2018 aveva sanzionato esclusivamente la trasformazione del sottotetto da locale deposito ad abitazione, senza riferirsi al corpo scala esterno in cemento armato. Tale opera, pur insistendo sul medesimo fabbricato, ne alterava ingombro, sagoma e prospetto ed era stata formalmente accertata e sanzionata soltanto nel 2025. Il Collegio ha poi escluso che si trattasse di una scala interna o di modesta rilevanza, ravvisando un vano scala esterno aggiunto al fabbricato, di impatto e dimensioni rilevanti. Inoltre, essendo l'intervento collocato in zona paesaggisticamente vincolata e comportando alterazione dell'aspetto esteriore, sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione paesaggistica; anche qualificando l'opera come pertinenziale o precaria e astrattamente assentibile con DIA o SCIA, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica avrebbe comunque imposto la demolizione. Sono state respinte anche le censure procedimentali e motivazionali: l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La motivazione è sufficiente quando descrive l'opera abusiva e indica le ragioni della sua abusività. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, se dovute.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce il fondamento del potere comunale di ingiungere la demolizione delle opere edilizie abusive; nel caso concreto, il presupposto è stato ritenuto sussistente per il corpo scala esterno abusivo.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordine di demolizione, trattandosi di atto dovuto e vincolato nell'esercizio della vigilanza edilizia.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La natura vincolata dell'ordine di demolizione esclude la rilevanza invalidante dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem non impedisce l'adozione di una nuova ordinanza di demolizione quando il precedente provvedimento sanzionatorio riguardava opere diverse, anche se realizzate sul medesimo fabbricato; occorre verificare l'effettiva corrispondenza materiale e descrittiva tra le opere già sanzionate e quelle oggetto del nuovo accertamento.
- Un vano scala esterno aggiunto a un fabbricato, quando incide sull'ingombro, sulla sagoma e sui prospetti, costituisce una trasformazione edilizia rilevante e non può essere assimilato a una modesta scala interna o a una pertinenza priva di autonoma incidenza.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore necessitano della previa autorizzazione paesaggistica; in mancanza, la demolizione può essere disposta anche qualora l'opera sia qualificata come pertinenziale o precaria e astrattamente assentibile con DIA o SCIA.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, sicché non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; la motivazione è sufficiente se descrive l'opera e indica le ragioni della sua abusività.
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