Cassazione Civile, Ordinanza n. 16323/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio/asservimento relativa a un complesso di terreni interessati dalla realizzazione di una variante di un preesistente elettrodotto. In primo grado/merito la Corte d’appello, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva rideterminato l’indennità di asservimento da euro 1.520.000,00 a euro 870.449,70. La società opponente aveva contestato, tra l’altro, la corretta individuazione della fascia di rispetto, il valore attribuito ai terreni, la sussistenza di un deprezzamento commerciale dei fondi e il regime giuridico applicato, sostenendo che si trattasse di mera limitazione conformativa della proprietà e non di ablazione indennizzabile; aveva inoltre censurato la motivazione per relationem alla CTU e il governo delle spese. I proprietari, resistendo, avevano eccepito altresì il difetto di poteri rappresentativi della società opponente e la tardività dell’opposizione, proponendo a loro volta ricorso incidentale. In Cassazione il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del soggetto che aveva rilasciato la procura speciale, poiché non risultava dimostrata la catena dei poteri rappresentativi sostanziali necessaria per validamente proporre il ricorso; è stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo, e la Corte, cassata l’ordinanza impugnata, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’opposizione proposta in appello dalla società per conto della mandante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per difetto di valida rappresentanza processuale del soggetto che aveva conferito la procura ai difensori. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dei proprietari, ritenendo che la società che aveva agito in opposizione non avesse dimostrato il necessario potere rappresentativo sostanziale per spendere validamente il nome della mandante in relazione all’opposizione alla stima dell’indennità. Cassata quindi l’ordinanza della Corte d’appello, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarando inammissibile l’opposizione originaria. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato quale rito introduttivo dell’opposizione alla stima dell’indennità
art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato quale base del procedimento arbitrale di determinazione della stima dell’indennità
art. 27 d.P.R. n. 327 del 2001
invocato nel ricorso principale in relazione alla determinazione dell’indennità
art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato nel motivo di ricorso principale sulla disciplina dell’asservimento e dell’indennizzo
art. 42 Cost.
richiamato per sostenere che la fattispecie integrasse una limitazione conformativa della proprietà e non una ablazione
usato dal giudice di merito per assegnare termine per la produzione del titolo dei poteri rappresentativi; la Corte ribadisce che il vizio di rappresentanza può essere sanato in sede di impugnazione con produzione documentale
la rappresentanza processuale volontaria richiede simmetria con un potere rappresentativo sostanziale; senza tale presupposto la costituzione e la procura sono invalide
richiamato dai ricorrenti incidentali a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione processuale
richiamato in relazione alla validità della procura alle liti
richiamato in tema di interesse ad agire/impugnare
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia
richiamato per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e della CTU
richiamato per censurare la valutazione della prova e della consulenza tecnica
richiamato per vizio di motivazione/omessa pronuncia
richiamato in relazione alla nullità degli atti processuali e alla sanatoria
richiamato quale regola sull’onere della prova dei poteri rappresentativi
richiamato per escludere il giudicato esterno sul diverso terreno oggetto di precedente sentenza
richiamato nel motivo incidentale sugli interessi dovuti sull’indennità
richiamato nel motivo incidentale sugli interessi e anatocismo
consente alla Corte, cassata la decisione, di pronunciare nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
consente il deposito in sede di legittimità dei documenti idonei a provare i poteri rappresentativi contestati
base dei motivi di ricorso articolati per violazione di legge, nullità e omesso esame/omessa pronuncia
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
d.m. 29 maggio 2008
richiamato dalla ricorrente come disciplina della fascia di rispetto degli elettrodotti per la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico
d.m. 21 marzo 1988
richiamato insieme alle altre norme tecniche sugli elettrodotti
d.p.c.m. 8 luglio 2003
richiamato insieme alle altre norme tecniche sugli elettrodotti
art. 26 d.lgs. n. 239 del 2003
richiamato per gli effetti delle autorizzazioni ministeriali sulle varianti degli strumenti urbanistici
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata da un rappresentante della persona giuridica è valida solo se chi la conferisce è previamente investito di un potere rappresentativo sostanziale riferibile al rapporto dedotto in giudizio; la rappresentanza processuale non può prescindere dalla rappresentanza sostanziale.
- Quando il potere rappresentativo non deriva da atti soggetti a pubblicità legale e viene contestato, grava sulla parte che si avvale del rappresentante l’onere di produrre la documentazione completa da cui risulti la catena dei poteri; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di ius postulandi.
- In sede di legittimità il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato mediante produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., ma la documentazione deve essere idonea a provare integralmente il potere speso e i relativi limiti.
- L’accertamento della regolare costituzione del rapporto processuale e della legitimatio ad processum può essere compiuto d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato sul punto.
- In materia di impugnazione della stima dell’indennità per asservimento/espropriazione, la Corte può decidere nel merito solo se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; diversamente, una volta ritenuto invalido il presupposto processuale dell’opponente, l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
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