Cassazione Civile, Ordinanza n. 13188/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente impugnava davanti alla Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009. Gli accertamenti traevano origine da una contestazione di partecipazione della società a un sistema di fatturazioni attive e passive relative a operazioni inesistenti: da un lato, detrazione IVA su fatture soggettivamente inesistenti; dall’altro, emissione di fatture senza IVA nei confronti di operatori comunitari per vendite che l’Amministrazione riteneva invece effettuate nel territorio nazionale. La ricorrente deduceva quattro motivi: omessa pronuncia sulle vendite intracomunitarie; violazione dell’art. 2697 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse mal valutato la consulenza tecnica d’ufficio; violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere considerato un preteso giudicato esterno formatosi in altra controversia analoga.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il secondo motivo, limitatamente alla censura relativa alle cessioni all’esportazione/intracomunitarie, ritenendo che su tale profilo la motivazione della CTR fosse omessa e dovesse essere riesaminata in sede di rinvio. Ha invece rigettato il secondo motivo per la parte relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, perché la CTR aveva motivato in modo completo e conforme ai principi sul riparto dell’onere della prova in materia di frode IVA. Sono stati rigettati anche il primo motivo, perché non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito dell’appello, il terzo motivo, perché la consulenza tecnica d’ufficio non vincola il giudice e la CTR l’aveva valutata correttamente, e il quarto motivo, perché il giudicato esterno richiede identità anche soggettiva tra i giudizi e, comunque, non risultava provata la coincidenza delle controversie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte esclude l’omessa pronuncia quando il rigetto integrale dell’appello implica la reiezione anche delle questioni investite dai motivi di gravame, purché il giudice di merito mostri di averne compreso l’oggetto.
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di presunte esportazioni fittizie, l’onere probatorio è ripartito in modo differenziato tra Amministrazione e contribuente secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato per censurare la falsa applicazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la motivazione apparente o insufficiente sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Il principio di non contestazione non vincola il giudice a recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e non impedisce al giudice di valutare autonomamente le risultanze istruttorie.
art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427
È la norma richiamata dalla ricorrente per contestare la qualificazione delle operazioni come cessioni intracomunitarie; la Corte rileva che la CTR aveva comunque preso in esame tale profilo.
La Corte richiama il potere di decidere nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- In materia di operazioni IVA soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente, per liberarsi, deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, l’effettività dei pagamenti e la congruità del prezzo non sono, da sole, elementi sufficienti a escludere la partecipazione consapevole a una frode IVA, quando il quadro indiziario mostri la fittizietà soggettiva dei fornitori.
- Se l’Amministrazione contesta vendite fittiziamente qualificate come intracomunitarie/esportazioni, grava sul cedente l’onere di provare l’effettivo trasporto dei beni nel territorio dello Stato di destinazione indicato.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello rigetta integralmente il gravame e dalla motivazione risulta che ha preso in considerazione anche il motivo specifico dedotto, seppure senza una risposta espressa separata.
- Il giudice di merito valuta liberamente la consulenza tecnica d’ufficio: la mancata contestazione delle conclusioni del CTU non comporta che esse divengano automaticamente vincolanti, né sostituisce la valutazione giuridica che spetta al giudice.
- L’efficacia del giudicato esterno richiede identità di parti, petitum e causa petendi; in difetto di identità soggettiva tra i giudizi, il precedente non è opponibile nella nuova controversia.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, nonostante un’omessa pronuncia del giudice di merito, quando la questione dedotta è infondata e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
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