Cassazione Civile, Ordinanza n. 10566/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta avverso l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nel corso del giudizio le parti avevano concluso una transazione: la creditrice si impegnava a rinunciare all'esecuzione a integrale pagamento, mentre la debitrice si obbligava a corrispondere il debito mediante cinque assegni consegnati privi di data, con clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento nel termine. Quattro assegni venivano pagati, il quinto no, dopo che la debitrice aveva chiesto rinvii e poi chiuso il conto corrente. La Corte d'appello ha ritenuto che l'assegno privo di data fosse nullo, che quindi non potesse addebitarsi al creditore alcuna violazione di correttezza per la mancata presentazione all'incasso e che, con la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, la transazione si fosse risolta di diritto, rendendo inefficace l'impegno a non azionare il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1197, 1218, 1375 e 1456 c.c., sostenendo che l'obbligazione era stata adempiuta, che l'opposizione e l'esecuzione erano state estinte proprio in conseguenza dell'accordo, che vi era stata rinuncia al decreto ingiuntivo e che non era stato valutato, secondo buona fede, il comportamento della creditrice che aveva accettato assegni privi di data e aveva attivato la clausola risolutiva solo molti anni dopo la consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla nullità dei titoli consegnati: da tale nullità derivava sia l'irrilevanza di un eventuale comportamento contrario a correttezza del creditore ex art. 1175 c.c., sia la caducazione dell'impegno a non agire sul decreto ingiuntivo per effetto della risoluzione di diritto della transazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nel comportamento del creditore, ma ritenuto non decisivo perché la censura non incideva sulla nullità dei titoli posta a base della decisione di merito
invocato dalla ricorrente in relazione alla modalità di adempimento, ma la Corte non lo ritiene idoneo a scalfire la ratio decidendi
richiamato nel ricorso per sostenere l'adempimento/inadempimento, senza incidere sulla base decisoria della sentenza impugnata
invocato quale canone di esecuzione del contratto in buona fede, ma la doglianza è dichiarata non decisiva
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte evidenzia che la transazione era stata ritenuta risolta di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
richiamato per il termine di deposito della motivazione riservata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando le censure, pur formalmente riferite a norme di diritto, non sono idonee a scalfire la base logico-giuridica della decisione di merito.
- Se la decisione di merito si fonda sulla nullità del titolo posto a base dell'adempimento, non possono essere utilmente prospettati profili di violazione della correttezza o della buona fede del creditore connessi alla mancata utilizzazione di quel titolo.
- La clausola risolutiva espressa inserita in una transazione determina la risoluzione di diritto dell'accordo al verificarsi dell'inadempimento dedotto come presupposto, con conseguente inefficacia degli impegni assunti dalla parte creditrice, ove la risoluzione sia stata validamente fatta valere.
- La censura di violazione di legge non è sufficiente se, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o a contestare argomentazioni che non costituiscono il fondamento decisivo della pronuncia impugnata.
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