Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10566/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta avverso l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nel corso del giudizio le parti avevano concluso una transazione: la creditrice si impegnava a rinunciare all'esecuzione a integrale pagamento, mentre la debitrice si obbligava a corrispondere il debito mediante cinque assegni consegnati privi di data, con clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento nel termine. Quattro assegni venivano pagati, il quinto no, dopo che la debitrice aveva chiesto rinvii e poi chiuso il conto corrente. La Corte d'appello ha ritenuto che l'assegno privo di data fosse nullo, che quindi non potesse addebitarsi al creditore alcuna violazione di correttezza per la mancata presentazione all'incasso e che, con la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, la transazione si fosse risolta di diritto, rendendo inefficace l'impegno a non azionare il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1197, 1218, 1375 e 1456 c.c., sostenendo che l'obbligazione era stata adempiuta, che l'opposizione e l'esecuzione erano state estinte proprio in conseguenza dell'accordo, che vi era stata rinuncia al decreto ingiuntivo e che non era stato valutato, secondo buona fede, il comportamento della creditrice che aveva accettato assegni privi di data e aveva attivato la clausola risolutiva solo molti anni dopo la consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla nullità dei titoli consegnati: da tale nullità derivava sia l'irrilevanza di un eventuale comportamento contrario a correttezza del creditore ex art. 1175 c.c., sia la caducazione dell'impegno a non agire sul decreto ingiuntivo per effetto della risoluzione di diritto della transazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nel comportamento del creditore, ma ritenuto non decisivo perché la censura non incideva sulla nullità dei titoli posta a base della decisione di merito

  • art. 1197 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla modalità di adempimento, ma la Corte non lo ritiene idoneo a scalfire la ratio decidendi

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere l'adempimento/inadempimento, senza incidere sulla base decisoria della sentenza impugnata

  • art. 1375 c.c.

    invocato quale canone di esecuzione del contratto in buona fede, ma la doglianza è dichiarata non decisiva

  • art. 1456 c.c.

    richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte evidenzia che la transazione era stata ritenuta risolta di diritto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il termine di deposito della motivazione riservata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando le censure, pur formalmente riferite a norme di diritto, non sono idonee a scalfire la base logico-giuridica della decisione di merito.
  • Se la decisione di merito si fonda sulla nullità del titolo posto a base dell'adempimento, non possono essere utilmente prospettati profili di violazione della correttezza o della buona fede del creditore connessi alla mancata utilizzazione di quel titolo.
  • La clausola risolutiva espressa inserita in una transazione determina la risoluzione di diritto dell'accordo al verificarsi dell'inadempimento dedotto come presupposto, con conseguente inefficacia degli impegni assunti dalla parte creditrice, ove la risoluzione sia stata validamente fatta valere.
  • La censura di violazione di legge non è sufficiente se, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o a contestare argomentazioni che non costituiscono il fondamento decisivo della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.