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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28299/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una società agricola costituita da due soci, nell'ambito della quale uno dei soci ottenne in arbitrato il deposito di un rendiconto e poi promosse ulteriori azioni per l'adempimento, facendo emergere anche la distrazione di somme da parte dell'altro socio. Quest'ultimo risultò poi debitore di spese legali nei confronti del socio attore per circa 68.000 euro. Il creditore agì quindi in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace una vendita di un immobile compiuta dal debitore in favore della moglie. I convenuti sostennero che la vendita era in realtà finalizzata a soddisfare un debito scaduto: la moglie, terza datrice di ipoteca su altro bene a garanzia dell'apertura di credito concessa dalla banca al marito, avrebbe venduto quel bene per acquistare l'immobile del marito, che avrebbe poi usato il ricavato per estinguere il debito verso la banca. Il Tribunale accolse la revocatoria; la Corte d'appello rigettò gli appelli. In cassazione i ricorrenti dedussero quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una sentenza che avrebbe escluso il credito azionato in revocatoria; 2) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo di aver saldato in corso di causa il credito residuo e che ciò fosse stato ignorato; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c., contestando la qualificazione della difesa sulla natura dell'eccezione e sostenendo che si trattasse di eccezione in senso lato; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 1219, 1182 e 1183 c.c., deducendo che il debito era scaduto e che il ricavato della vendita era destinato proprio a estinguerlo. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, evidenziando, in sintesi, che: il primo non indicava adeguatamente il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato né dimostrava l'impugnazione della statuizione sul credito; il secondo non dimostrava che il pagamento fosse riferito proprio ai debiti posti a base della revocatoria; il terzo era irrilevante perché la ratio decidendi era la mancata prova che la vendita fosse stata fatta per estinguere un debito scaduto; il quarto era inammissibile perché pretendeva un diverso accertamento dei fatti e non censurava specificamente la seconda ratio, relativa al difetto di prova sulla destinazione del prezzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro la vendita dell'immobile tra i coniugi, ritenendo inammissibili tutti e quattro i motivi perché non colpivano in modo efficace le rationes decidendi della sentenza impugnata o pretendevano un riesame del fatto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il rilievo di documenti e questioni nuove in appello; la Corte rileva però che le censure non sono autosufficienti o mirano a un nuovo accertamento di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato esterno; la Corte afferma che il motivo è inammissibile perché non chiarisce il contenuto della decisione asseritamente giudicata e non dimostra l'effettiva incidenza sul credito azionato.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui il convenuto in revocatoria deve provare che l'atto dispositivo è stato compiuto per estinguere un debito scaduto; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura dell'eccezione; la Corte osserva che la questione della qualificazione dell'eccezione è irrilevante rispetto alla reale ratio decidendi, fondata sulla mancata prova.

  • art. 166 c.p.c.

    Citat0 con l'art. 167 c.p.c. nel motivo relativo alla qualificazione e proponibilità delle eccezioni; la Corte non ne affronta il merito perché la censura è inammissibile.

  • art. 167 c.p.c.

    Citat0 con l'art. 166 c.p.c. per sostenere la deducibilità dell'eccezione; la Corte reputa non decisivo il tema perché la decisione di merito si fonda sulla mancata dimostrazione del fatto estintivo.

  • art. 1219 c.c.

    Citat0 nel quarto motivo per sostenere la scadenza del debito; la Corte non accoglie la censura perché richiederebbe un diverso accertamento fattuale.

  • art. 1182 c.c.

    Citat0 nel quarto motivo sulla determinazione del luogo e del momento dell'adempimento; la Corte lo reputa inconferente rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1183 c.c.

    Citat0 nel quarto motivo sulla scadenza dell'obbligazione; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli ai ricorrenti per difetto di specifica censura alle ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, il convenuto che invochi la natura solutoria dell'atto dispositivo ha l'onere di provare in modo specifico che il trasferimento è stato compiuto per estinguere un debito già scaduto e che il prezzo è effettivamente destinato a tale finalità.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non attaccano tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della decisione asseritamente passata in giudicato e spiegare in che misura essa incida sul rapporto controverso.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere un nuovo accertamento del fatto o una diversa valutazione delle prove.
  • La qualificazione di un'eccezione in senso stretto o in senso lato è irrilevante quando la decisione impugnata si fonda comunque sulla mancata prova del fatto estintivo allegato dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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