Cassazione Penale, Sentenza n. 1318/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per minacce e getto pericoloso di cose (contestati come reati commessi con un medesimo disegno criminoso, anche con uso di un'arma impropria e versamento di benzina davanti alla porta dell'appartamento delle persone offese). I motivi svolti in cassazione denunciavano: mancata valutazione della querela presentata dall'imputato contro gli offesi; possibile apertura accidentale del contenitore della benzina; omissione di considerare il presunto comportamento persecutorio delle parti offese nei confronti dell'imputato; vizio nella valutazione della prova e della credibilità (art. 192 c.p.p.); errori nella dosimetria della pena, nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al n.2 dell'art. 62 c.p., nonché nella non applicazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e nella valutazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica: la Corte d'appello aveva ricostruito analiticamente i fatti, condividendo il tribunale di primo grado, ritenendo attendibili e coerenti le dichiarazioni delle persone offese, corroborate dai riscontri (intervento di polizia) e dal fatto che l'imputato non aveva negato la storicità dei fatti; la Corte aveva inoltre escluso un intento calunniatorio degli offesi e ritenuto inverosimili le giustificazioni fornite dall'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato inammissibilità per novità (questioni non specificamente devolute al giudice d'appello) e ha confermato che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la determinazione della pena, escludendo le circostanze attenuanti generiche e l'applicabilità dell'art. 131-bis per la gravità delle condotte. Per l'evidente inammissibilità del ricorso è stata imposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma penalmente richiamata quale fattispecie riferita alle condotte persecutorie/minacciose contestate; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei riscontri
Richiamato in relazione al getto pericoloso di cose (versamento di benzina), ritenuto integrato dalla ricostruzione dei giudici di merito
Norma usata per riferire la modalità di presentazione delle conclusioni scritte (nota di trasmissione priva di allegato) e per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso oggetto di valutazione in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e in parte inediti
Richiamato in relazione alla critica difensiva sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito conforme ai criteri probatori
Attenuante invocata dal ricorrente: la Corte ha osservato che nulla osta a prospettarla in appello, ma ha rilevato che la Corte territoriale ha motivato l'esclusione dell'attenuante sulla base della gravità delle condotte
Causa di non punibilità invocata: la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile tale causa alla luce della gravità e pericolosità delle condotte
Richiamato come limite all'introduzione di questioni inedite in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile per novità parte delle doglianze
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la propria valutazione discrezionale prendendo in considerazione gli elementi indicati da questa norma
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in modo sostitutivo: le censure che prospettano un diverso apprezzamento delle prove già valutate dai giudici di merito sono inammissibili se non specificamente configurate come travisamento della prova.
- Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario indicare con precisione i profili di violazione di legge o di contraddittorietà/mancanza di motivazione; censure generiche sulla credibilità delle prove sono insufficienti.
- Questioni non specificamente sollevate e devolute al giudice d'appello possono essere ritenute 'inedite' e quindi inammissibili in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La valutazione della credibilità delle persone offese e la verifica dei riscontri (es. intervento di polizia, elementi materiali) rientrano nel potere di apprezzamento dei giudici di merito; la Cassazione interviene solo in caso di vizio motivazionale non eliminabile con un diverso apprezzamento dei fatti.
- L'esclusione o concessione delle circostanze attenuanti e della non punibilità ex art. 131-bis dipende da una valutazione motivata della gravità e pericolosità della condotta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il semplice richiamo all'incensuratezza non è di per sé determinante.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanne alle spese e con il pagamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò impone attenzione preliminare alla specificità e fondatezza delle censure.
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