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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1318/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per minacce e getto pericoloso di cose (contestati come reati commessi con un medesimo disegno criminoso, anche con uso di un'arma impropria e versamento di benzina davanti alla porta dell'appartamento delle persone offese). I motivi svolti in cassazione denunciavano: mancata valutazione della querela presentata dall'imputato contro gli offesi; possibile apertura accidentale del contenitore della benzina; omissione di considerare il presunto comportamento persecutorio delle parti offese nei confronti dell'imputato; vizio nella valutazione della prova e della credibilità (art. 192 c.p.p.); errori nella dosimetria della pena, nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al n.2 dell'art. 62 c.p., nonché nella non applicazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e nella valutazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica: la Corte d'appello aveva ricostruito analiticamente i fatti, condividendo il tribunale di primo grado, ritenendo attendibili e coerenti le dichiarazioni delle persone offese, corroborate dai riscontri (intervento di polizia) e dal fatto che l'imputato non aveva negato la storicità dei fatti; la Corte aveva inoltre escluso un intento calunniatorio degli offesi e ritenuto inverosimili le giustificazioni fornite dall'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato inammissibilità per novità (questioni non specificamente devolute al giudice d'appello) e ha confermato che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la determinazione della pena, escludendo le circostanze attenuanti generiche e l'applicabilità dell'art. 131-bis per la gravità delle condotte. Per l'evidente inammissibilità del ricorso è stata imposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma penalmente richiamata quale fattispecie riferita alle condotte persecutorie/minacciose contestate; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei riscontri

  • art. 674 c.p.

    Richiamato in relazione al getto pericoloso di cose (versamento di benzina), ritenuto integrato dalla ricostruzione dei giudici di merito

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma usata per riferire la modalità di presentazione delle conclusioni scritte (nota di trasmissione priva di allegato) e per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso oggetto di valutazione in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e in parte inediti

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla critica difensiva sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito conforme ai criteri probatori

  • art. 62, n. 2, c.p.

    Attenuante invocata dal ricorrente: la Corte ha osservato che nulla osta a prospettarla in appello, ma ha rilevato che la Corte territoriale ha motivato l'esclusione dell'attenuante sulla base della gravità delle condotte

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata: la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile tale causa alla luce della gravità e pericolosità delle condotte

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come limite all'introduzione di questioni inedite in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile per novità parte delle doglianze

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la propria valutazione discrezionale prendendo in considerazione gli elementi indicati da questa norma

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in modo sostitutivo: le censure che prospettano un diverso apprezzamento delle prove già valutate dai giudici di merito sono inammissibili se non specificamente configurate come travisamento della prova.
  • Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario indicare con precisione i profili di violazione di legge o di contraddittorietà/mancanza di motivazione; censure generiche sulla credibilità delle prove sono insufficienti.
  • Questioni non specificamente sollevate e devolute al giudice d'appello possono essere ritenute 'inedite' e quindi inammissibili in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e la verifica dei riscontri (es. intervento di polizia, elementi materiali) rientrano nel potere di apprezzamento dei giudici di merito; la Cassazione interviene solo in caso di vizio motivazionale non eliminabile con un diverso apprezzamento dei fatti.
  • L'esclusione o concessione delle circostanze attenuanti e della non punibilità ex art. 131-bis dipende da una valutazione motivata della gravità e pericolosità della condotta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il semplice richiamo all'incensuratezza non è di per sé determinante.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanne alle spese e con il pagamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò impone attenzione preliminare alla specificità e fondatezza delle censure.

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