Cassazione Penale, Sentenza n. 25022/2026 del 03/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato aveva proposto appello contro una sentenza di condanna del Tribunale, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che l'atto di appello fosse privo del deposito dell'elezione di domicilio richiesto a pena di inammissibilità. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'elezione di domicilio era in realtà contenuta nel mandato difensivo allegato all'atto di appello, regolarmente sottoscritto dall'imputato, nel quale era indicata la residenza in Cesenatico quale domicilio eletto ai fini del procedimento. Il ricorso contesta quindi l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e l'erroneo rilievo dell'assenza di una valida elezione di domicilio allegata all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., pur abrogata dalla l. n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dunque anche all'appello del 23 aprile 2024. Ha poi affermato che l'onere del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto anche mediante espresso e specifico richiamo a una precedente elezione di domicilio contenuta in un atto allegato, purché sia immediatamente e inequivocamente individuabile il luogo per le notificazioni. Nel caso concreto, l'atto di appello era accompagnato dal mandato al difensore, sottoscritto dall'imputato, contenente l'elezione di domicilio presso la residenza in Cesenatico; pertanto la condizione di ammissibilità risultava rispettata. L'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
La disposizione, pur abrogata dalla l. n. 114/2024, resta applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024; l'onere di deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità può essere soddisfatto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché il luogo per le notificazioni sia immediatamente e inequivocamente individuabile.
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma l'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
artt. 110, 624, 625 n. 4, 81, 56, 629, 61 n. 2 c.p.
Sono le disposizioni penali richiamate nel provvedimento di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati contestati.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024 continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., anche se successivamente abrogata.
- L'onere di deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione può essere assolto anche indirettamente, mediante richiamo espresso e specifico a un precedente atto allegato che contenga l'elezione di domicilio.
- La sanzione di inammissibilità non può essere applicata quando dall'atto di impugnazione e dai documenti allegati risulti in modo immediato e inequivoco il domicilio eletto per le notificazioni.
- Se l'atto di appello è corredato da un mandato difensivo sottoscritto dall'imputato che contiene l'elezione di domicilio, non è corretto ritenere mancante il requisito formale richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
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