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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16642/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per carenza motivazionale e ha disposto il rinvio al G.i.p. del Tribunale di Savona, in diversa persona, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p., per un nuovo giudizio sulla confisca onde colmare le lacune argomentative emerse.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con specifica censura sull'omessa motivazione in ordine alla confisca dello smartphone sottoposto a sequestro. Il ricorrente sostiene che il telefono non fosse collegato al profitto del reato e che il giudice non abbia spiegato le ragioni di fatto e di diritto che giustificassero l'ablazione, pur essendo l'art. 240 c.p. la norma che legittima la confisca quando il bene costituisce profitto del reato.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca è applicabile quando il bene costituisce profitto del reato; nel contesto del patteggiamento il giudice deve valutare e motivare la sussistenza del nesso di pertinenza tra bene e reato prima di disporre l'ablazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è comunque soggetta a controllo di legittimità in Cassazione, anche con riferimento alla motivazione della confisca.

  • Legge n. 134 del 2003

    Ha esteso l'applicabilità della confisca, nel patteggiamento, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., imponendo al giudice l'obbligo di motivare l'ablazione dei beni specifici sottoposti a sequestro.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla trattazione in camera di consiglio (norma citata per rito); utile a inquadrare il procedimento di esame del ricorso.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle parti viziate e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, anche per ragioni di carenza motivazionale sulla confisca.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014 (Fiocco)

    «in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati.»

    Principio consolidato: la motivazione sulla confisca non può essere meramente formale o generica (es. "bene di pertinenza del reato"); occorrono ragioni specifiche o un'analisi critica delle giustificazioni sulla provenienza.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023 (Esposito)

    Conferma l'orientamento secondo cui la motivazione della confisca in sede di patteggiamento deve essere adeguata e specifica; la mera affermazione di pertinenza è insufficiente.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, il giudice deve motivare specificamente la confisca dei beni: non è sufficiente un'affermazione generica che il bene sia "di pertinenza del reato".
  • La confisca può essere disposta solo se sussiste un nesso tra il bene e il profitto del reato (art. 240 c.p.) o se risulta adeguatamente motivata la diversa ragione dell'ablazione; in mancanza la misura è annullabile in sede di legittimità.
  • La difesa può efficacemente impugnare la confisca deducendo omissione o insufficienza della motivazione, chiedendo il riesame o il dissequestro quando non emerge collegamento tra bene e reato.
  • Quando la confisca non è spiegata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla confisca e disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo accertamento (art. 623 c.p.p.).
  • Il giudice di merito, in caso di beni sequestrati, deve anche valutare e motivare l'attendibilità delle giustificazioni fornite dall'interessato circa la provenienza dei beni.
  • È importante distinguere tra sequestro (misura cautelare) e confisca (misura definitiva): il passaggio dal sequestro alla confisca richiede argomentazione che giustifichi la trasformazione in ablazione definitiva.

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