Cassazione Civile, Ordinanza n. 24678/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, impugnato dinanzi alla CTP da una società in liquidazione e da un soggetto persona fisica. La CTP accolse il ricorso ritenendo invalido l'atto per difetto di prova della delega del funzionario sottoscrittore. In appello, l'Ufficio notificò l'impugnazione presso il domicilio eletto dalla società, ma la CTR dichiarò inammissibile l'appello sul presupposto che la notificazione fosse avvenuta dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, quindi dopo la sua estinzione. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 299, 300 e 330 c.p.c., dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello: l'estinzione della società non era stata dichiarata o notificata in giudizio dal difensore, sicché operava l'ultrattività del mandato e la notifica al difensore domiciliatario era valida.
La decisione
La Corte ritiene il ricorso ammissibile e fondato. Richiama il principio delle Sezioni Unite sull'ultrattività del mandato alla lite in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore quando l'evento non sia stato dichiarato o notificato dal difensore. In continuità con tale orientamento, afferma che, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'estinzione della parte, la notifica dell'impugnazione al procuratore domiciliatario è idonea e non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello per il solo fatto che la società fosse già cancellata dal registro delle imprese. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e nullità della decisione
richiamato quale norma sull'evento interruttivo per morte o perdita di capacità della parte
richiamato per la disciplina della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo e delle sue conseguenze processuali
richiamato per la notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario
richiamato in relazione all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel combinato disposto relativo al processo tributario
richiamato nel combinato disposto relativo al processo tributario
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
richiamato nella massima sulle notificazioni della sentenza al procuratore
art. 15295/2014 Sez. U.
principio di ultrattività del mandato alla lite in caso di evento interruttivo non dichiarato o notificato
Cass. n. 11072 del 2018
conferma che la notifica dell'impugnazione al procuratore è ammissibile e valida senza rilevanza della conoscenza aliunde dell'evento
Massime di principio
- In caso di morte, perdita di capacità o estinzione della parte costituita a mezzo di procuratore, se l'evento non viene dichiarato in udienza né notificato alle altre parti dal difensore, opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, con stabilizzazione della posizione processuale della parte.
- La notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte rimane valida e idonea a far decorrere i termini anche se, sul piano sostanziale, la parte si è estinta o è divenuta incapace, purché l'evento interruttivo non sia stato formalmente portato a conoscenza del processo secondo le forme di legge.
- Nel giudizio di impugnazione non può essere dichiarata l'inammissibilità del gravame per la sola circostanza che la parte originaria sia stata cancellata dal registro delle imprese, ove la notifica sia stata eseguita presso il difensore domiciliatario e non risulti la dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo.
- La conoscenza 'aliunde' dell'evento interruttivo da parte del notificante non è sufficiente, da sola, a paralizzare gli effetti della notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 330 c.p.c.
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