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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38286/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Due proprietari di appartamenti in un fabbricato di Napoli hanno agito per ottenere l’accertamento della comproprietà di tre locali cantinati e di un garage ricavato da uno di essi, assumendo che tali beni fossero parti comuni del fabbricato oppure, in subordine, pertinenze delle unità immobiliari acquistate. In primo grado il convenuto ha resistito eccependo l’acquisto per usucapione dei locali; il tribunale ha rigettato la domanda attorea e accolto l’usucapione. In appello è stata invece esclusa l’usucapione, ma è stata confermata la decisione nella parte in cui si è negata la natura condominiale o pertinenziale dei beni, ritenendoli rimasti estranei ai titoli di trasferimento e alla procedura espropriativa. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1117 c.c., sostenendo che i cantinati dovessero presumersi comuni e che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la consulenza tecnica della procedura esecutiva; 2) violazione degli artt. 818 e 1477 c.c., sostenendo in subordine che i locali avessero natura pertinenziale e fossero stati trasferiti insieme alle unità abitative; 3) omessa e insufficiente motivazione per non avere la Corte d’appello deciso sulla domanda di chiusura del varco aperto nel muro condominiale di collegamento tra garage e cortile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, cioè una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché formulato come vizio di motivazione, ma sostanzialmente diretto a denunciare un’omessa pronuncia, senza univoco riferimento alla nullità della sentenza. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione delle controparti intimate; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    L’elencazione dei beni comuni non è letta in modo meramente automatico: la natura condominiale va verificata alla luce della destinazione all’uso e al godimento comune e degli elementi risultanti dai titoli e dalla consulenza tecnica.

  • art. 818 c.c.

    La natura pertinenziale non può essere affermata in via meramente assertiva, ma richiede i presupposti oggettivi del rapporto di pertinenza; se tali presupposti mancano, il bene non si trasferisce con l’unità principale.

  • art. 1477 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al trasferimento dei beni, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma poiché la censura è ritenuta inammissibile perché fattuale.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione; se si lamenta un’omessa pronuncia, il motivo deve far emergere chiaramente la nullità della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è denunciabile solo come vizio di nullità della sentenza, non come semplice difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata l’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle prove o di rivalutazione del compendio istruttorio: se il motivo mira a contestare gli accertamenti di fatto, è inammissibile.
  • La qualificazione di un bene come parte comune ex art. 1117 c.c. o come pertinenza richiede una verifica concreta dei titoli, della destinazione oggettiva e delle risultanze istruttorie; non basta l’astratta invocazione della presunzione di comunione.
  • La pertinenza non si presume per il solo collegamento materiale con l’unità principale: occorre la sussistenza dei presupposti oggettivi del rapporto pertinenziale e un titolo che ne consenta il trasferimento.
  • Se si denuncia l’omessa pronuncia del giudice di merito, il ricorrente deve articolare il motivo come vizio di nullità della sentenza e non limitarsi a dedurre motivazione mancante o insufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito con immediata riconducibilità a una delle ipotesi tassative dell’art. 360 c.p.c.; una deduzione solo formalmente giuridica ma sostanzialmente fattuale non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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