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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21461/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica del maggior valore del diritto di superficie trasferito alla società acquirente, con conseguente liquidazione di maggiore imposta di registro. La contribuente aveva autonomamente impugnato l’atto, ma il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato. In un distinto giudizio, promosso dall’altro coobbligato solidale e definito a lui favorevolmente, la CTR ha ritenuto che l’esito favorevole potesse estendersi anche alla contribuente ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., nonostante il precedente giudicato sfavorevole formatosi nei suoi confronti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1306 c.c., sostenendo che il giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale non può essere opposto da chi abbia già subito un giudicato definitivo sfavorevole sul medesimo avviso. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la mancata considerazione della necessità del proprio intervento in appello, in quanto parte del giudizio di primo grado ma non destinataria del ricorso in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla contribuente, rilevando che nei suoi confronti si era già formato un giudicato sfavorevole sulla medesima pretesa impositiva, idoneo a precludere l’estensione del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato solidale. La Corte ha inoltre condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo sul ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    Il giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale può essere opposto dall’altro coobbligato solo se questi non abbia già un giudicato sfavorevole definitivo sulla medesima pretesa; l’estensione opera come deroga ai limiti soggettivi del giudicato, ma non supera la preclusione derivante dalla definitività della posizione del coobbligato che la invoca.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza che dichiara inammissibile il ricorso contro l’avviso di liquidazione rende definitiva la pretesa tributaria e produce giudicato sostanziale sull’obbligazione impositiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso principale, dedotto per violazione o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del ricorso incidentale condizionato, fondato sulla dedotta violazione delle norme processuali sul litisconsorzio/intervento.

  • artt. 14 e 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente incidentale per sostenere la necessità del proprio intervento in appello nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato che abbia già subito un giudicato sfavorevole definitivo sulla medesima pretesa impositiva non può invocare, per sottrarsi al debito, il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato solidale.
  • L’art. 1306, comma 2, c.c. opera come eccezione ai limiti soggettivi del giudicato, ma presuppone che il soggetto che la invoca non sia già vincolato da un giudicato diretto sfavorevole divenuto definitivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro un avviso di liquidazione, ove passata in giudicato, comporta la definitività dell’atto e consolida il giudicato sostanziale sulla pretesa fiscale.
  • L’intervento volontario in un grado successivo del giudizio non è idoneo a rimuovere o neutralizzare un giudicato sfavorevole già formatosi sulla medesima pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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